LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 72
 (Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 3/2015 concernente contributi ai consorzi per infrastrutture locali)
1. All' articolo 86 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e all'EZIT >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nell'ambito delle risorse disponibili, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, all'esito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al comma 5.>>;

c)
alla lettera b) del comma 2 le parole: << e l'EZIT >> sono soppresse;

d)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) rilevate attraverso una separata annotazione contabile.>>;

e)
al comma 3 le parole: << e l'EZIT >> sono soppresse;

f)
al comma 9 le parole: << e di parametri di proporzionalità >> sono soppresse.