LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 64
 (Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 3/2015 concernente i Consorzi di sviluppo economico locale)
1. All' articolo 62 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I Consorzi di sviluppo economico locale, costituiti in forma di enti pubblici economici, operano sul territorio per l'attuazione delle politiche industriali della Regione e assicurano i servizi per favorire l'attrattività e l'insediamento delle imprese nell'ambito degli agglomerati industriali.>>;

b)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. I consorzi esercitano la loro attività, limitatamente alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture locali, anche nelle zone D2 e D3 individuate dai Comuni all'interno del proprio strumento urbanistico, sulla base di specifiche intese da stipularsi con il Comune interessato.
1 ter. I consorzi sono riconosciuti quali poli generatori delle condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese locali e per l'insediamento di nuove attività ad alto potenziale di sviluppo.>>;

c)
al comma 2 il periodo << I consorzi sono riuniti nel "coordinamento dei consorzi", convocato almeno due volte l'anno dalla Regione, al fine di esaminare e attuare forme di collaborazione. >> è soppresso;

d)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. I consorzi possono provvedere all'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, quali:
a) promozione di progetti di innovazione industriale, di concerto con il territorio, favorendo l'aggregazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche;
b) sviluppo di sinergie per la creazione di infrastrutturazioni di seconda generazione, orientate all'ottimizzazione dell'impatto ambientale nei processi produttivi;
c) sviluppo di sinergie con il sistema creditizio per l'ottenimento di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese locali.
2 ter. I consorzi si riuniscono nel "coordinamento dei consorzi" al fine di:
a) attuare il governo integrato degli indirizzi di politica industriale regionale;
b) armonizzare i fabbisogni di risorse economiche definiti nei rispettivi documenti di programmazione pluriennale;
c) condividere le competenze e le risorse umane presenti nei singoli consorzi;
d) definire progetti di sistema condivisi, quali le APEA, sistemi di informatizzazione gestionale, accordi di programma-quadro territoriale.
2 quater. Al coordinamento dei consorzi partecipa almeno un rappresentante per ciascun consorzio. Il coordinamento dei consorzi potrà inoltre essere convocato dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive ogniqualvolta lo ritenga opportuno.>>;

e)
al comma 8 dopo le parole << zone industriali >> sono inserite le seguenti: << , e di proprietà degli stessi, >>.