LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 60
 (Sostegno all'attrazione di investimenti)
1. Al fine di attrarre, prioritariamente nelle aree degli agglomerati industriali, nuovi investimenti da parte di imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione, negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per l'insediamento nell'ambito di quanto previsto dall' articolo 6 della legge regionale 3/2015 , come modificato dall'articolo 63, e dal capo III del titolo IV, con le modalità ulteriori di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a bando con aperture quadrimestrali a valere su una riserva di fondi dedicata alle finalità di cui al comma 1 disposta annualmente dalla Giunta regionale nell'ambito della dotazione della linea contributiva.
3. Gli incentivi sono concessi a favore delle iniziative in possesso dei seguenti requisiti:
a) impatto occupazionale previsto a pena di revoca del contributo pari ad almeno: dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel primo anno dall'avvio dell'iniziativa e ulteriori venti nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel triennio; i contratti di lavoro possono anche essere part time a tempo indeterminato, nel qual caso sono conteggiati in percentuale sulla base dell'effettivo impegno lavorativo orario;
b) investimento minimo di 7 milioni di euro in un nuovo stabilimento o nell'adeguamento di uno stabilimento esistente;
c) significativo impatto sull'indotto in termini di commesse per la realizzazione di opere, servizi, collaborazioni e forniture, nei primi tre anni;
d) vincolo di destinazione almeno settennale.
4. Nell'ambito delle attività di attrazione investimenti Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa raccoglie eventuali manifestazioni di interesse all'insediamento.