LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 6
 (Programmazione europea)
1. Al fine di potenziare la performance innovativa regionale e garantire il migliore utilizzo dei Fondi del ciclo di programmazione europea 2014-2020 e del ciclo 2021-2027, nonché di eventuali ulteriori fondi aggiuntivi europei, l'Amministrazione regionale promuove, tramite un rafforzato coinvolgimento del partenariato territoriale, la definizione e l'attuazione di una Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3), mirata a cogliere le opportunità derivanti dalle nuove sfide economiche, sociali e ambientali e a valorizzare le eccellenze scientifiche e produttive regionali nelle catene di valore internazionali.
2. L'Amministrazione regionale promuove la competitività del sistema regionale delle imprese, una trasformazione economica intelligente e innovativa e la transizione verso un'economia circolare e sostenibile anche tramite le misure di cui agli articoli 6, 21, 22, 23, 26, 85 e 86 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), e di cui all'articolo 13, ai capi II e III del titolo II, al capo VIII del titolo III, ai capi I, III e IV del titolo IV della presente legge, che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, possono risultare finanziabili a valere sui fondi europei, anche a seguito dell'approvazione dei regolamenti riferiti alla Politica di coesione 2021-2027 e al completamento della fase di negoziato con la Commissione europea dell'Accordo di partenariato Italia e del Programma operativo regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.