LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 56
 (Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria)
1. La Regione riconosce gli strumenti di ingegneria finanziaria quali mezzi fondamentali per perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo del sistema economico regionale, impiegando alle migliori condizioni e utilizzando al massimo grado gli istituti giuridici applicabili e le risorse finanziarie disponibili in ambito regionale, statale ed europeo.
2. In attuazione del comma 1 l'Amministrazione regionale riforma, in conformità alla normativa in materia di intermediari finanziari e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, il sistema degli enti partecipati operanti nel settore, al fine di individuare un soggetto in grado di corrispondere ai requisiti stabiliti dalla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici per affidare incarichi diretti di creazione e gestione di strumenti di ingegneria finanziaria, anche nell'ambito delle politiche di coesione promosse dall'Unione europea.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta alle competenti Commissioni consiliari una relazione nella quale sono indicate le possibili soluzioni tecniche e organizzative per addivenire a quanto previsto dal comma 2.
4. Al fine di consentire a Friulia SpA nel suo ruolo di finanziaria regionale, di promuovere e coordinare le iniziative di sviluppo territoriale attraverso l'attuazione di programmi di investimento diretti a realizzare interventi di cui agli articoli 31, 37 e 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla ricapitalizzazione di Friulia SpA, nel limite massimo di 1 milione di euro, anche attraverso l'acquisizione di azioni detenute dalla medesima, a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
5. L'operazione di cui al comma 4 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia SpA di un programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la Società intende attuare per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, anche mediante l'eventuale reperimento di ulteriori risorse mediante emissione di obbligazioni e la creazione di uno specifico fondo immobiliare chiuso. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia SpA è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.
6. L'Amministrazione regionale promuove la diffusione e la conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale ad adesione volontaria, anche con riferimento alla piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell' articolo 4, comma 3 bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), come introdotto dall' articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).