LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 55
 (Disposizioni per l'attuazione della riforma delle norme concernenti l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese, disposizioni transitorie e modifiche all'articolo 28 della legge regionale 5/2012)
1. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all’ articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2012 , come sostituito dall’articolo 44, è attivato con deliberazione della Giunta regionale e, a partire dall’1 luglio 2022, prosegue senza soluzione di continuità nell’attività della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell’artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia).
2. Entro il termine di cui al comma 1 al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia affluiscono le risorse relative alle seguenti gestioni fuori bilancio:
a) gestione relativa al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi di cui all' articolo 6 della legge regionale 2/2012 e relative sezioni;
b) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 115 riferito alla legge 30 aprile 1976, n. 198 (Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908);
c) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all' articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015);
d) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all' articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
e) gestioni fuori bilancio concernenti la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all' articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), di seguito denominate "Sezioni anticrisi";
f) gestione fuori bilancio concernente la Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile di cui all' articolo 2, comma 95, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).
3.
Ai fini di cui al comma 2 con deliberazioni della Giunta regionale è disposta la cessazione delle gestioni fuori bilancio di cui al comma 2 e sono impartite disposizioni per la liquidazione delle stesse e per il trasferimento in capo al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle gestioni fuori bilancio soppresse.

4.
Secondo modalità stabilite con le deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 3 al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia confluiscono le somme giacenti sulle gestioni fuori bilancio soppresse, nonché le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti alle operazioni finanziarie in corso.

5.
Sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con l'istituto bancario che in virtù delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi sulle Sezioni anticrisi funge da supporto tecnico, amministrativo e organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto del Comitato di gestione di cui all' articolo 10 della legge regionale 2/2012 , con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente alla soppressione delle Sezioni anticrisi. Tale istituto bancario continua a fungere da banca mutuante in relazione alle operazioni poste in essere a valere sulle Sezioni anticrisi, in armonia con le vigenti norme convenzionali concernenti l'ammortamento e la restituzione delle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, l'assunzione dei rischi sui mutui attivati e il pertinente compenso.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, salvo quanto previsto in riferimento all' articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012 , 52, 53 e 54, hanno efficacia differita a partire dall'1 luglio 2022. Al fine di dare immediata attuazione ai benefici stabiliti con la presente legge a favore delle imprese, fino al 30 giugno 2022, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti con le seguenti integrazioni:
a) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia);
b) le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere destinate anche all'attivazione di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti; a tali fini i soggetti operanti nel territorio regionale autorizzati alla concessione di microcredito ai sensi del decreto legislativo 385/1993 possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale;
c) con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE può essere attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative:
1) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;
2) che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;
3) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;
4) che sono conformi al modello dell'economia circolare;
5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;
6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;
d) con la deliberazione del finanziamento per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale a valere sul Fondo per lo sviluppo può essere attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento:
1) agli interventi di importo fino a 70.000 euro;
2) alle iniziative realizzate nei territori dei Comuni rientranti nelle zone montane omogenee;
3) alle iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;
4) alle iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;
5) alle iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;
6) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.
7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale la Giunta regionale determina le risorse finanziarie riservate per l’anno 2021 e per il primo semestre del 2022 a finanziare, mediante il FRIE e il Fondo per lo sviluppo, iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse. Con la concessione degli interventi finanziari a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo per la realizzazione delle iniziative di cui al primo periodo è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari.
8. All' articolo 28 della legge regionale 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
la lettera c) del comma 3 è abrogata;

c)
i commi 4, 5, 8 e 10 sono abrogati;

d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 24, lettera a), L. R. 13/2021
2Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 13/2021
3Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 24, lettera c), L. R. 13/2021
4Lettera a) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
5Lettera d) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
6Lettera e) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
7Lettera f) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
8Integrata la disciplina del comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 8/2022
9Integrata la disciplina del comma 6 da art. 21, comma 1, L. R. 8/2022
10Integrata la disciplina del comma 7 da art. 21, comma 1, L. R. 8/2022
11Integrata la disciplina del comma 1 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
12Integrata la disciplina del comma 6 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
13Integrata la disciplina del comma 7 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
14Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 12, lettera a), L. R. 15/2022
15Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 12, lettera b), L. R. 15/2022
16Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
17Integrata la disciplina del comma 6 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
18Integrata la disciplina del comma 7 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.