LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 38
 (Voucher TUReSTA in FVG)
1. Al fine di stimolare la domanda di servizi turistici offerti dalle imprese operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento in via sperimentale ai territori dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee A, B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002 , agendo contestualmente sulla capacità di spesa delle famiglie, sono istituiti i " voucher TUReSTA in FVG ", utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno tre notti spendibili presso strutture ubicate sul territorio regionale aderenti all'iniziativa.
2. I voucher, di importo differenziato da un minimo di 80 euro a un massimo di 320 euro, sulla base della numerosità dei componenti il nucleo familiare, possono essere fruiti esclusivamente da persone residenti in Comuni del Friuli Venezia Giulia.
2 bis. Per i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché per i territori dei Comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), i "voucher TUReSTA in FVG" sono utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno due notti.
2 ter. Ciascun residente può usufruire del voucher una sola volta nell'anno solare.
3. Nelle zone omogenee A di svantaggio socio economico dei territori montani di cui alla legge regionale 33/2002 , l'importo dei voucher di cui al comma 1 va da un minimo di 40 euro a un massimo 160 euro.
3 bis. Le agenzie viaggio e i tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a concedere i "voucher TUReSTA in FVG".
4. Con regolamento sono stabiliti requisiti e modalità di concessione dei rimborsi a favore delle strutture ricettive e le agenzie viaggio e i tour operator aventi sede legale o unità operative nella regione, a ristoro degli importi non corrisposti direttamente dai beneficiari dei voucher.
4 bis. La completezza della documentazione presentata ai fini del rimborso a favore delle strutture ricettive e delle agenzie viaggio e dei tour operator, è sottoposta a verifica contabile a campione in misura almeno pari al 20 per cento del numero totale delle concessioni relative al periodo di riferimento, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Direttore del servizio turismo e commercio.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 15/2021
2Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 15/2021
3Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 15/2021
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 15/2021
5Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 13/2022
6Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 21, L. R. 13/2023