LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 35
 (Albergo diffuso)
1. L'Amministrazione regionale riconosce la valenza strategica del modello di sviluppo denominato albergo diffuso quale progetto integrato di riconversione territoriale che tiene conto della valorizzazione dei prodotti gastronomici, delle tradizioni, dell'economia e delle risorse storiche, culturali e ambientali di specifici territori e intende creare le condizioni per l'ulteriore sviluppo e l'aggiornamento di tale progetto, anche con il riconoscimento del ruolo attivo della comunità locale interessata al fine di consentire migliori opportunità di occupazione e di sviluppo imprenditoriale giovanile e femminile.
2. Al fine di valorizzare l'offerta turistica integrata attraverso la promozione e il potenziamento del modello di albergo diffuso del Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG attua le opportune forme di coordinamento della promozione dello specifico prodotto turistico, assicurando la formazione obbligatoria degli operatori anche in collaborazione con il CATTFVG e i CAT ai sensi degli articoli 84 bis e 85 della legge regionale 29/2005 , in collaborazione con le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale interessate per le rispettive competenze istituzionali e con la partecipazione attiva degli alberghi diffusi e degli enti locali.
3. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 22 della legge regionale 21/2016 , al fine di garantire continuità al modello ricettivo dell'albergo diffuso, possono farne parte anche le strutture ricettive che si associano, rientrando nella gestione prevista dalla presente legge.
4. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale, anche al fine di valorizzare, in coordinamento con il marchio "Io sono FVG", i prodotti gastronomici, le tradizioni, l'economia, le risorse storiche, culturali e ambientali dello specifico territorio.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di PromoTurismoFVG, specifici contributi ai soggetti gestori degli alberghi diffusi, finalizzati alla messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione dello specifico prodotto turistico, nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture.
6. L'Amministrazione regionale può riservare quote degli stanziamenti annuali previsti a bilancio con riferimento agli incentivi previsti dal titolo VII della legge regionale 21/2016 per consentire il finanziamento di interventi di parte corrente e in conto capitale a favore di soggetti operanti nelle località nelle quali insistono gli alberghi diffusi e delle amministrazioni comunali capofila di progetti integrati di sviluppo locale finalizzate all'implementazione dei posti letto di alberghi diffusi esistenti, al miglioramento dell'arredo urbano, al sostegno di attività artigianali e commerciali comprese nel progetto integrato.
7. L'Amministrazione regionale può finanziare progetti unitari che prevedono la partecipazione congiunta di amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti, anche in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi che possono costituire elementi di attrattività per lo sviluppo turistico.
Note:
1Comma 7 sostituito da art. 2, comma 20, L. R. 15/2022