LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 26
 (Sostegno per crowdfunding)
1. Al fine di favorire il reperimento di capitali aggiuntivi per lo sviluppo delle start-up regionali, le seguenti linee contributive prevedono tra le spese ammissibili quelle legate all'utilizzo di piattaforme di crowdfunding:
a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all' articolo 42 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
b) incentivi di cui all' articolo 100 della legge regionale 29/2005 ;
c) incentivi per l'innovazione concessi sotto forma di voucher di cui all' articolo 20 della legge regionale 3/2015 ;
d) incentivi alle start-up innovative di cui all' articolo 23 della legge regionale 3/2015 ;
e) incentivi all'imprenditoria giovanile di cui all' articolo 20 della legge regionale 5/2012 ;
f) incentivi all'imprenditoria femminile di cui all' articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 i regolamenti attuativi delle rispettive linee contributive sono adeguati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.