Art. 22
(Interventi volti alla diffusione delle tecnologie additive e al sostegno delle Alpine Technologies)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, sede di Udine, per la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione delle tecnologie additive, quale fattore di vantaggio competitivo del territorio regionale.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, inoltre, a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, sede di Amaro, per la realizzazione di un progetto finalizzato al sostegno delle Alpine Technologies, quale fattore di rilancio competitivo della montagna friulana.
3. Le domande finalizzate alla concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2 sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale attività produttive, corredate dei progetti con gli interventi programmati e del preventivo di spesa.
4.
I progetti devono prevedere:
a) l'impegno da parte dei partecipanti a condividere i risultati dell'utilizzo e delle sperimentazioni effettuate, nonché a diffonderli presso altre imprese e istituzioni;
b) l'impegno da parte dei partecipanti a realizzare i progetti valorizzandone e sviluppandone le potenzialità anche in chiave di attrazione di nuovi investimenti e competenze negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
c) il coinvolgimento del sistema della formazione anche tramite università o istituti tecnici superiori anche con riferimento al laboratorio di meccatronica avanzata LAMA FVG.
5. Con il decreto di concessione sono stabiliti le ulteriori condizioni del contributo, compresa la normativa europea di riferimento e l'intensità del finanziamento, nonché i termini di attuazione del progetto e di rendicontazione della spesa.