Art. 17
(Riqualificazione e sviluppo dei centri storici, delle frazioni e dei borghi dei Comuni)
1. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione, la rivitalizzazione e lo sviluppo dei centri storici e delle aree urbane come definite dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) situati in Comuni aventi una popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti, ovvero in frazioni e borghi aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti siti all'interno di Comuni aventi una popolazione residente complessiva non superiore a 15.000 abitanti, anche mediante l'insediamento e l'avvio, al loro interno, di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande.
2.
Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili, è autorizzata a erogare contributi con procedura a sportello, in favore dei soggetti che, in forma singola o associata, avviano contestualmente e secondo un progetto unitario, all'interno del perimetro del centro storico, così come individuato dal Piano regolatore o da altro strumento di pianificazione di settore, o delle altre aree urbane come individuate da apposita deliberazione del Consiglio comunale, le attività ivi indicate, secondo i seguenti criteri e limiti massimi:
a) un contributo sino a 60.000 euro qualora le nuove attività siano in numero di 2;
b) un contributo sino a 120.000 euro qualora le nuove attività siano in numero di 4.
c)
( ABROGATA )
3. I Comuni, con deliberazione consiliare, possono circoscrivere i settori di attività su cui attivare gli interventi di cui ai commi 1 e 2.
4. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono necessariamente aperte in immobili catastalmente distinti, autonomi e comunque tra loro indipendenti. Plurime attività, svolte all'interno di uno stesso immobile, sono considerate, ai fini del presente articolo, come un'unica attività.
5. La cessazione, entro il triennio decorrente dalla data di apertura, di una delle attività ricomprese nel progetto comporta la revoca del contributo concesso nei confronti della singola attività beneficiaria. Le modalità di revoca ed eventuale restituzione dei contributi sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 7.
6. Ai fini del presente articolo i beneficiari del contributo di cui al comma 2 non possono presentare ulteriori domande di contributo prima del decorso di tre anni dall'eventuale cessazione dell'attività.
7. Con regolamento, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che i soggetti devono possedere ai fini della presentazione della domanda, le modalità di presentazione della domanda, la necessaria documentazione da allegare alla domanda ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui al comma 2, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e le finalità per le quali è ammessa la fruizione del contributo regionale.
8. I contributi di cui al presente articolo non sono erogabili in favore delle attività ubicate in Comuni classificati turistici. In ogni caso sono cumulabili con ogni altro contributo pubblico o incentivo o agevolazione previsti da norme di leggi nazionali o regionali.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 67, L. R. 13/2021
2Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 10/2023
4Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 33, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 10/2023
5Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 33, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 10/2023