LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 10
 (Distretti del commercio e Associazioni di promozione del territorio)
1. La Regione riconosce il commercio come fattore strategico di sviluppo economico sostenibile, di coesione e crescita sociale, di mezzo per la valorizzazione delle risorse del territorio e favorisce l'individuazione da parte dei Comuni, singoli o associati in caso di attività commerciali di rilevanza socio-economica per più Comuni, di distretti del commercio quali ambiti territoriali di aggregazione tra imprese, formazioni sociali e soggetti interessati a livello locale, finalizzata alla valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini e delle aree urbane a vocazione commerciale, anche mediante la realizzazione di progetti volti a promuoverne e valorizzarne storia, cultura e tradizioni, a rivitalizzarne l'attrattività turistica, a creare occasioni di aggregazione e di socialità, a valorizzare l'offerta di prodotti del territorio a chilometro 0 e a basso impatto ambientale.
2. L'Amministrazione regionale promuove le Associazioni di promozione del territorio, quali Associazioni senza fini di lucro che abbiano tra i propri fini statutari la realizzazione, sul territorio comunale nel quale hanno sede, dei progetti di cui al comma 1, con particolare riguardo alle Associazioni i cui soci siano, in via esclusiva, imprese o professionisti titolari di partita IVA con sede nel territorio comunale medesimo.
3. In ciascun distretto è costituito un partenariato stabile attraverso la stipulazione di apposito accordo, denominato "Accordo di partenariato", nella forma di protocollo di intesa, di cui sono parti necessarie le seguenti categorie di soggetti:
a) Comuni singoli competenti per territorio con popolazione residente di almeno 10.000 abitanti o associati con popolazione residente complessiva di almeno 10.000 abitanti; qualora il distretto interessi il territorio di più Comuni associati, tra di essi è individuato il Comune capofila;
b) almeno un'organizzazione delle imprese del commercio, del turismo, della cooperazione e dei servizi;
c) altri enti pubblici, in particolare camere di commercio, università, enti di ricerca, o privati, quali associazioni, banche, fondazioni, nonché le Associazioni di cui al comma 2 e le imprese operanti all'interno dei centri urbani appartenenti all'Accordo di partenariato.
4. Per l'attuazione delle finalità del distretto del commercio l'Amministrazione regionale concerta con i Comuni competenti per territorio le azioni di riqualificazione del sistema commerciale e di rigenerazione dei centri cittadini a rischio di indebolimento che costituiscono nel loro insieme il progetto di distretto degli interventi proposti dal Comune o dai Comuni associati per l'accesso agli incentivi specificamente previsti a favore dei distretti del commercio.
5. Le attività di costituzione del partenariato, la consultazione dei portatori di interessi interni ed esterni al distretto, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi sanciti con l'Accordo di partenariato e l'attuazione del Progetto di distretto sono gestite in forma coordinata e unitaria da un "Manager di distretto", incaricato dal Comune di riferimento o dal capofila, che rappresenta il partenariato nei rapporti con la Regione e con gli interlocutori diversi dai componenti il partenariato.
6. L'Amministrazione regionale sostiene l'attuazione dei progetti di distretto mediante il "Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio" (Fondo commercio) appositamente istituito e destinato al finanziamento delle azioni proposte dai Comuni per l'attuazione degli interventi integrati.
7. I progetti di cui al comma 1 promossi dalle Associazioni di promozione del territorio sono finanziati attraverso il Fondo di cui al comma 6, con modalità e procedure definite nell'Accordo di partenariato di cui al comma 3.