LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 7
 (Definizioni in materia di commercio)
1. Ai fini del presente capo si adottano le seguenti definizioni:
a) centri storici: zone perimetrate come centro storico negli strumenti comunali di pianificazione territoriale;
b) aree urbane: zone urbane a marcata vocazione commerciale, ricadenti all'interno di un perimetro individuato, in coerenza con le finalità del presente titolo e in funzione dell'applicazione delle disposizioni nello stesso contenute, dal Comune competente nell'ambito del proprio territorio, non classificate come zone di centro storico;
c) strade e piazze commerciali: zone oggetto delle disposizioni di cui al presente titolo, nelle quali si intenda promuovere e incentivare il recupero degli spazi commerciali e artigianali di servizio non ricadenti nelle precedenti fattispecie, individuate dal Comune competente;
d) centri cittadini: zone oggetto delle disposizioni di cui al presente capo comprendenti sia i centri storici che le aree urbane che le strade e le piazze commerciali;
e) spazi commerciali: unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano con la categoria C/1 (negozi);
f) attività commerciali: attività economiche, escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere j), k), l), m) e n), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), rientranti nelle classificazioni ATECO individuate, in attuazione delle misure previste dal presente titolo, con decreto del Direttore centrale alle attività produttive;
g) artigianato di servizio: attività svolta da imprese artigiane diretta alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici;
h) canoni d'affitto: riguardano sia la locazione di immobili per finalità commerciali, sia l'affitto d'azienda, o suo ramo, comprendente spazi commerciali, in proporzione al valore dell'immobile rispetto a quello dell'azienda nel suo complesso;
i) forestazione urbana: insieme degli interventi volti all'introduzione di aree verdi al fine di promuovere i benefici fisiologici, sociali, economici ed estetici destinati alla società urbana;
j) omnicanalità: un modello di sviluppo strategico adottato dalle aziende nell'e-commerce per superare i confini tra online e offline in favore di una migliore esperienza d'acquisto per il consumatore.