LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 66
 (Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 3/2015 concernente i fini istituzionali dei consorzi)
1. All' articolo 64 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<a) provvedono alle opere di urbanizzazione primaria, alla costruzione di infrastrutture industriali e artigianali e garantiscono in particolare l'infrastrutturazione digitale funzionale all'attività di impresa;>>;

b)
dopo la lettera b) del comma 1 sono inserite le seguenti:
<<b bis) provvedono alle opere di urbanizzazione secondaria;
b ter) mettono a disposizione a qualsiasi titolo le aree funzionali all'insediamento delle attività produttive;
b quater) realizzano infrastrutture locali da destinare al servizio delle imprese;
b quinquies) provvedono alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo locale;>>;

c)
al comma 2 prima delle parole << Nell'esercizio delle funzioni >> sono inseriti i seguenti periodi: << I consorzi sono necessari all'attuazione delle politiche industriali della Regione. La Regione può delegare funzioni proprie ai consorzi. >>;

d)
alla lettera b bis) del comma 3 dopo la parola << immobili >> sono inserite le seguenti: << e delle infrastrutture >>;

e)
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
<<5 bis. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento, sono tenute a corrispondere al consorzio, presso il quale risultano insediate, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5.
5 ter. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento e in coerenza con la messa in esercizio e la fruizione delle opere e dei servizi resi dal consorzio, sono tenute a corrispondere allo stesso consorzio che ha stipulato con il Comune l'intesa di cui all'articolo 62, comma 1 bis, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5.>>;

f)
al comma 6 dopo le parole << articolo 51 >> sono inserite le seguenti: << e 51 ter e regolamenti correlati >> e dopo le parole << la stipula di convenzioni >> sono inserite le seguenti: << o la delegazione amministrativa intersoggettiva, >>;

g)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. I consorzi assicurano il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza nell'esercizio delle proprie funzioni, applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); osservano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 7/2000 .>>;

h)
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
<<9 bis. Le esclusioni di cui all' articolo 3, comma 2, della legge regionale 14/2002 , non operano con riguardo ai Consorzi di sviluppo economico locale.>>.