<<Art. 3
(Finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)
1.
Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono finanziati, in via prioritaria, con le dotazioni della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 105 riferito alla
legge 908/1955
, di seguito denominata "Gestione FRIE", nonché con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.
2. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono finanziati con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.
3.
Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e la Gestione FRIE sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituiscono gestione fuori bilancio ai sensi dell'
articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), amministrata con contabilità separata, sulla quale il controllo è esercitato nei modi previsti dalla
legge 25 novembre 1971, n. 1041
(Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e possono essere alimentati da:
a) conferimenti della Regione;
b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;
c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;
d) economie e rimborsi connessi ai procedimenti contributivi e alle operazioni finanziarie;
e) conferimenti di persone fisiche mediante atti di liberalità;
f) rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati.
4. Gli interventi relativi allo strumento di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), sono finanziati con risorse stanziate a valere sul bilancio della Regione.>>.