LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2021
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.00 - TURISMO
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
330.04 - Ricerca scientifica
410.00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI

Art. 77
 (Misure di sostegno per la realizzazione di progetti e iniziative di sviluppo sostenibile e modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005, all'articolo 1 della legge regionale 18/2003, all'articolo 8 della legge regionale 4/1999 e all'articolo 6 della legge regionale 12/2006)
1. La Regione sostiene l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico, al fine di migliorare la competitività sul mercato e la sostenibilità ambientale, anche mediante l'incremento del grado di innovazione tecnologica dei processi o dei prodotti e dei servizi.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stabilisce nei procedimenti contributivi a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, almeno uno dei seguenti criteri di premialità:
a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
3. Oltre a quanto stabilito al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese per:
a) la realizzazione di investimenti finalizzati all'attuazione di interventi nell'ambito dell'economia circolare, tra cui:
1) innovazione di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento dei rifiuti, compreso il riuso dei beni e materiali recuperati;
2) progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati alla riduzione, riuso e riciclo degli scarti alimentari, allo sviluppo dei sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo dei rifiuti;
3) realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti, di migliorare la loro riciclabilità e di favorirne la rigenerazione;
4) sperimentazione di nuovi modelli di imballaggio intelligente che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
b) la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici dell'attività produttiva basati su diagnosi energetiche;
c) l'acquisizione di studi e consulenze tecniche specialistiche concernenti l'economia circolare, l'ecoprogettazione dei prodotti e la produzione di beni e servizi a ridotto consumo energetico;
d) l'introduzione nell'organizzazione aziendale dell'attività dell'esperto in gestione dell'energia, anche tramite assunzione con contratto di lavoro dipendente.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti, sentito il gruppo di lavoro interdirezionale sull'economia circolare, istituito con decreto del Direttore generale n. 485 dell'1 ottobre 2019, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
5.
Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 sono abrogati:

b) i commi da 1 a 8 dell' articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
c) i commi da 33 a 38 dell' articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);
d) il comma 19 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), modificativo della legge regionale 4/1999 .