LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)
1. A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.687.433.314,20 euro a favore dei medesimi per il triennio 2022-2024, per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), ammontano:
a) per l'anno 2022 a 592.596.945,43 euro;
b) per l'anno 2023 a 554.495.135,87 euro;
c) per l'anno 2024 a 540.341.232,90 euro.
2. Le risorse finanziarie regionali pari a complessivi 83.420.000 euro a favore degli Enti di decentramento regionale ammontano:
a) per l'anno 2022 a 28.020.000 euro;
b) per l'anno 2023 a 27.700.000 euro;
c) per l'anno 2024 a 27.700.000 euro.
3. Gli enti locali concorrono alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione-enti locali ai sensi dell'Accordo Stato Regione Friuli Venezia Giulia del 25 febbraio 2019, per un importo pari a 208.072.712,97 euro nel triennio 2022-2024, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:
a) dalla quota garantita ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 18/2015 , pari a complessivi 1.516.684.482,26 euro per il triennio 2022-2024, di cui 509.784.267,04 euro per l'anno 2022, 502.129.107,61 euro per l'anno 2023 e 504.771.107,61 euro per l'anno 2024. L'importo complessivo del triennio 2022-2024 ricomprende le risorse destinate agli investimenti strategici di sviluppo di cui al comma 82 per 15 milioni di euro;
b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 170.748.831,94 euro per il triennio 2022-2024, di cui 82.812.678,39 euro per l'anno 2022, 52.366.028,26 euro per l'anno 2023 e 35.570.125,29 euro per l'anno 2024. Le risorse complessive della quota straordinaria sono destinate per l'importo di 78.855.968,36 euro agli investimenti strategici di sviluppo di cui al comma 81 e per l'importo di 14.531.434,52 euro agli investimenti strategici di sviluppo di cui al comma 82.
5. Le risorse di cui al comma 4, lettera a), così come indicate nella Tabella N avente natura ricognitiva, sono destinate al finanziamento:
a) del fondo unico comunale di cui al comma 6 per l'importo di 1.327.027.452,39 euro per il triennio 2022-2024, di cui 437.442.078,60 euro per l'anno 2022, 441.282.827,38 euro per l'anno 2023 e 448.302.546,41 euro per l'anno 2024;
b) del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui al comma 15;
c) del fondo per le Comunità di montagna e la Comunità collinare di cui al comma 24;
d) del fondo di cui al comma 27, per le Comunità di cui all' articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale);
e) del fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui al comma 30;
f) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 33;
g) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 43;
h) del fondo per il concorso degli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 45;
i) del fondo di cui al comma 54;
j) dell'assegnazione di cui al comma 58;
k) del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi di cui al comma 61;
l) degli impegni pluriennali a favore dei Comuni di cui all' articolo 10, comma 81, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'importo di 1.973.861,80 euro per l'anno 2022;
m) dell'assegnazione di cui al comma 64;
n) dell'assegnazione di cui al comma 67;
o) dell'assegnazione di cui al comma 69;
p) dell'assegnazione di cui al comma 73 per l'importo pari a 11.392.062,96 euro per il triennio 2022-2024, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;
q) dell'assegnazione di cui al comma 75;
r) dell'assegnazione di cui al comma 77 per l'importo pari a 7 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
s) dell'assegnazione di cui al comma 78 per l'importo pari a 6.415.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.805.000 euro per l'anno 2022 e 2.305.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
t) dell'assegnazione di cui al comma 79;
u) dell'assegnazione di cui al comma 80;
v) delle risorse del fondo per gli investimenti di sviluppo del Sistema integrato Regione-enti locali di cui al comma 82 per l'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024;
w) dell'assegnazione di cui al comma 86;
x) dell'assegnazione di cui al comma 88;
y) delle risorse già concertate per i trienni precedenti al triennio 2022-2024 per l'importo di 47.266.271,87 euro, di cui 28.394.159,14 euro per l'anno 2022 e 18.872.112,73 euro per l'anno 2023;
z) dell'assegnazione di cui all' articolo 9, comma 114, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per l'anno 2022.
6. Il fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi è pari a complessivi 1.344.907.639,23 euro per il triennio 2022-2024, di cui 448.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
7. Il fondo di cui al comma 6 è suddiviso in:
a) quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi pari a 439.861.797,63 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
b) quota di solidarietà pari a 8.440.748,78 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
8. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la quota ordinaria di cui al comma 7, lettera a), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2021 della quota ordinaria di cui all' articolo 10, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).
9. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la quota di solidarietà di cui al comma 7, lettera b), è ripartita come segue:
a) per l'importo di 7.840.748,78 euro in misura proporzionale all'assegnazione complessiva per l'anno 2021 della quota di solidarietà di cui all' articolo 10, comma 9, della legge regionale 26/2020 ;
b) per l'importo di 600.000 euro in misura pari agli importi individuati per ciascun Comune nell'allegata Tabella O.
10. Le risorse di cui al comma 6, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 18/2015 , sulla base delle comunicazioni degli enti locali trasmesse con la modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno.
11. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 1.344.907.639,23 euro per il triennio 2022-2024, di cui 448.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
12. Il concorso finanziario di cui al comma 3 è ripartito tra i Comuni, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, in misura pari agli importi individuati nella colonna <<concorso enti locali alla finanza pubblica>> dell'allegata Tabella P.
13. Il recupero di quanto dovuto dai Comuni ai sensi del comma 12 avviene a valere sulle risorse del fondo unico comunale di cui al comma 6 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.
14. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 12, previste in 208.072.712,97 euro per il triennio 2022-2024, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
15. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui all' articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 33 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
16. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 le risorse di cui al comma 15 sono ripartite in proporzione all'assegnazione dell'anno 2021 e sono concesse d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa complessiva di 33 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli Enti di decentramento regionale risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 83.100.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 27.700.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
19. Le risorse di cui al comma 18 sono assegnate d'ufficio dalla Direzione competente in materia di autonomie locali, concesse ed erogate in un'unica soluzione secondo il seguente riparto:
a) 3.440.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
b) 6.210.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
c) 6.210.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;
d) 11.840.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa complessiva di 83.100.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 27.700.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare 320.000 euro per l'anno 2022 a favore degli Enti di decentramento regionale per il concorso agli oneri relativi alle indennità dei Commissari e Vicecommissari.
22. Le risorse di cui al comma 21 sono ripartite tra gli Enti di decentramento regionale in parti uguali.
23. Per la finalità prevista dal comma 21 è destinata la spesa di 320.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
24. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Comunità di montagna e della Comunità collinare risorse per assicurare il funzionamento e l’attività istituzionale, pari a complessivi 31.642.116,87 euro per il triennio 2022-2024, di cui 10.547.372,29 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
25. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 le risorse di cui al comma 24 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 3.133.618,05 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;
b) 1.082.922,27 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;
c) 1.132.986,76 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;
d) 1.362.031,01 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio;
e) 1.431.222,49 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali;
f) 1.614.527,08 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Torre;
g) 790.064,63 euro a favore della Comunità collinare del Friuli.
26. Per la finalità prevista dal comma 24 è destinata la spesa di 31.642.116,87 euro per il triennio 2022-2024, di cui 10.547.372,29 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a domanda, a favore delle Comunità di cui all' articolo 6 della legge regionale 21/2019 risorse pari a complessivi 2.250.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 750.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per il concorso agli oneri relativi alla gestione organizzativa definiti con deliberazione della Giunta regionale.
28. L'assegnazione di cui al comma 27, pari a massimo 200.000 euro annui per ciascuna Comunità, è erogata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'assegnazione, le Comunità attestano l'utilizzo delle risorse per oneri relativi alla gestione organizzativa.
29. Per la finalità prevista dal comma 27 è destinata la spesa complessiva di 2.250.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 750.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
30. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all' articolo 8, comma 9, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e all' articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 2.878.881,78 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.574.440,89 euro per l'anno 2022, 894.440,89 euro per l'anno 2023 e 410.000 euro per l'anno 2024.
31. Il fondo di cui al comma 30 è assegnato d'ufficio e in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
32. Per la finalità prevista dal comma 30 è destinata la spesa complessiva di 2.878.881,78 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.574.440,89 euro per l'anno 2022, 894.440,89 euro per l'anno 2023 e 410.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
33. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all' articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 4.528.834,59 di euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1.528.834,59 euro per l'anno 2024.
34. Il fondo di cui al comma 33 è suddiviso in:
a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1.028.834,59 euro per l'anno 2024;
b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all' articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015 , pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
35. La quota di cui al comma 34, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni.
36. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 35 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.
37. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile di ciascun anno, e contiene:
a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;
b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse alla riduzione o all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;
c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;
d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di riduzione o estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio di ciascun anno o che l'ente intende adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno.
38. Il contributo di cui al comma 35 è concesso entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
39. Le risorse di cui al comma 34, lettera a), non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 37 sono concesse entro il 31 ottobre di ciascun anno previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 37, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di insufficienza di risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
40. L'erogazione delle risorse di cui ai commi 38 e 39 è disposta in via posticipata, previa presentazione, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di concessione delle risorse, degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.
41. Per la quota di cui al comma 34, lettera b), si applica quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 32, comma 3, della legge regionale 18/2015 .
42. Per le finalità previste dal comma 33 è destinata la spesa complessiva di 4.528.834,59 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 1.528.834,59 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
43. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall' articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 3.500.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.500.000 euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
44. Per la finalità prevista dal comma 43 è destinata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.500.000 euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 18/2015 . La quantificazione delle risorse spettanti è effettuata su base annua in misura pari al 50 per cento della differenza tra il limite minimo del compenso base annuo per classe demografica, indicato nella Tabella A, parte integrante del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. e il compenso massimo lordo per classe demografica, stabilito nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres., tenuto conto delle maggiorazioni previste per il Presidente del collegio e per il volume delle entrate finali, ai sensi dei punti 5 e 7 del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres..
46. Le risorse di cui al comma 45 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione.
47. Le risorse di cui al comma 45 sono pari a complessivi 1.650.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
48. Per la finalità prevista dal comma 45 è destinata la spesa complessiva di 1.650.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione fra gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Friuli Venezia Giulia risorse per il concorso alle spese di organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento dei revisori dei conti degli enti locali in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, cui possono partecipare gratuitamente anche i dipendenti degli enti del Comparto unico. I programmi formativi devono essere formalmente condivisi con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
50. Le risorse di cui al comma 49 sono pari a complessivi 90.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
51. L'Associazione fra gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di finanza locale, entro il 31 marzo di ogni anno, domanda di contributo corredata di una relazione con l'indicazione delle attività di formazione e aggiornamento programmate per ciascun anno e delle relative spese, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 49.
52. Il contributo di cui al comma 49 è concesso entro il 30 giugno di ciascun anno. L'erogazione delle risorse è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo di ciascun anno successivo dell'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese, ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di dritto di accesso).
53. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il concorso agli oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali, a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista dall' articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/2015 .
55. Le risorse di cui al comma 54 sono concesse annualmente d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.
56. L'assegnazione spettante per gli anni 2022, 2023 e 2024 è quantificata nella misura annua di:
a) 7.500 euro per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) 6.300 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;
c) 5.000 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti.
57. Per le finalità previste dal comma 54 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone complessivi 150.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di sostenere le attività del centro culturale "Casa Zanussi".
59. Le risorse di cui al comma 58 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente.
60. Per le finalità previste dal comma 58 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, pari a complessivi 750.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
62. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 61 tra i quali, in particolare, la dimostrazione di aver effettuato opportuni accantonamenti nell'apposito fondo, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione delle risorse, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione alla Regione dell'assegnazione ricevuta.
63. Per la finalità prevista dal comma 61 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate, anche attraverso l'intervento di Consorzi o Enti e istituzioni universitarie:
a) al Comune di Pordenone complessivi 420.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
b) al Comune di Gorizia complessivi 270.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
c) al Comune di Gemona del Friuli complessivi 150.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
65. Le risorse di cui al comma 64 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano alcuna rendicontazione.
66. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa complessiva di 840.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 280.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria al Comune di Marano Lagunare, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a complessivi 300.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 150.000 euro per l'anno 2022, 100.000 euro per l'anno 2023 e 50.000 euro per l'anno 2024. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
68. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 150.000 euro per l'anno 2022, 100.000 euro per l'anno 2023 e 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.
69. Al fine di consentire la continuità dell'attività istituzionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) FVG connessa con il processo di riassetto del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'UNCEM FVG un contributo straordinario di 20.000 euro per l'anno 2022.
70. Per le finalità previste dal comma 69 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.
71. Per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia beneficiari delle risorse del fondo di cui all' articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , rifinanziato dall' articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , incrementato dall' articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , le sanzioni previste dalla normativa statale per il mancato e ritardato invio delle certificazioni operano a valere sulle risorse del fondo unico comunale. In caso di incapienza del fondo, la Regione richiede al Comune il versamento diretto di quanto dovuto.
72. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 71 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.
73. L'assegnazione di cui all' articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a favore degli enti locali è pari a complessivi 11.392.062,96 euro per il triennio 2022-2024, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e, a favore degli altri enti del Comparto, è pari a complessivi 450.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
74. Per la finalità prevista dal comma 73 è destinata la spesa complessiva di 11.842.062,96 euro per il triennio 2022-2024, di cui 3.947.354,32 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
75. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è pari a complessivi 1.650.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
76. Per la finalità prevista dal comma 75 è destinata la spesa complessiva di 1.650.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
77. Per le finalità previste dagli articoli 6, 10 e 15, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è destinata la spesa complessiva di 8 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2022, e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
78. Per le finalità previste dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 16, comma 7, e 18, comma 1, della legge regionale 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 6.915.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 2.305.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
79. Per la finalità prevista dall' articolo 7 della legge regionale 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 7.500.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
80. Per le finalità previste dall'articolo 10, commi 36 e 37, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.
81. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), è destinata la spesa complessiva di 103.855.968,36 euro per il triennio 2022-2024, di cui 38.855.968,36 euro per il 2022, 40 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.
82. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 20/2020 è istituito un fondo e destinata la spesa per le concertazioni delle politiche di sviluppo tra Regione ed enti locali successive a quella prevista dal comma 81 pari a complessivi 29.531.434,52 euro per il triennio 2022-2024, di cui 4.541.309,23 euro per l'anno 2023 e 24.990.125,29 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.
83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare in via prioritaria nell'anno 2022 le domande di contributo presentate per le finalità e nei termini stabiliti dall'articolo 64, commi 1 e 2, della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), e rimaste inevase nell'anno 2021, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.
84. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.
85. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.
86. Le assegnazioni di cui all' articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono pari a complessivi 1.800.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
87. Per le finalità previste dal comma 86 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
88. L’assegnazione di cui all’ articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 2.700.000 euro per il triennio 2022-2024 di cui 1.100.000 euro per l’anno 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
89. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 2.600.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1 milione di euro per il 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
90. In deroga a quanto previsto dall' articolo 10, comma 53, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), in considerazione del perdurare delle criticità occupazionali e dei connessi deficit organizzativi nelle amministrazioni comunali, per l'anno 2022 ANCI FVG è autorizzato a rinnovare le convenzioni in essere con i Comuni al fine di garantire il buon andamento e la gestione operativa dei servizi finanziari, tributi, personale, appalti, nonché dei servizi tecnici.
91. Per le finalità previste dal comma 90 si provvede a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un finanziamento complessivo pari a 120.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
93. Il contributo di cui al comma 92 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
94. Per la finalità prevista dal comma 92 è destinata la spesa complessiva pari a 120.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.
95. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento complessivo pari a 120.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
96. Il contributo di cui al comma 95 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
97. Per la finalità prevista dal comma 95 è destinata la spesa complessiva pari a 120.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.
98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro alla Confcommercio FVG, al fine di sostenere il progetto di rilievo regionale realizzato dalle Confcommercio locali e dalle altre associazioni di categoria d'intesa con le competenti autorità, per l'impiego presso le aree esterne ai locali di addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).
99. La Confcommercio FVG, unico referente nei confronti della Regione, in accordo con le associazioni locali di categoria interessate, presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio regionale competente in materia di sicurezza la domanda di contributo corredata del progetto di cui al comma 98, sviluppato d'intesa con le Prefetture competenti, recante le spese sostenute dall'1 giugno 2021 dalla Confcommercio FVG o dalle altre associazioni di categoria e la previsione delle spese da sostenere fino al 31 maggio 2022.
100. Il contributo di cui al comma 98 è concesso ed erogato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
101. Per le finalità previste dal comma 98 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
102.
I commi 19, 20, 21, 22 e 23 dell' articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono abrogati.

103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Prefettura di Udine un contributo straordinario di 30.000 euro per la straordinaria manutenzione degli impianti dei sistemi automatici di controllo delle targhe dei veicoli in transito realizzati in attuazione del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2009, I Area, recante "Interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità e accordi con lo Stato".
104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una descrizione sintetica degli interventi.
105. Il contributo di cui al comma 103 è concesso ed erogato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
106. Per le finalità previste dal comma 103 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.
107. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Prefettura di Trieste risorse finanziarie per interventi straordinari diretti ad assicurare l’efficienza delle strutture della Polizia di Stato.
108. Il contributo di cui al comma 107 è concesso e contestualmente liquidato in un’unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro il 15 settembre 2022. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
109. Per la finalità prevista dal comma 107 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.
110. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Nell'avviso di rettifica, pubblicato nel B.U.R. dd. 19/1/2022, n. 3, è segnalato che il testo del comma 24 dell'articolo 9 della L.R. 24/2021 trasmesso dalla Presidenza del Consiglio regionale, contiene errori materiali. Il testo corretto del comma 24 dell'articolo 9 è nuovamente pubblicato.
2Parole sostituite al comma 107 da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
3Parole sostituite al comma 108 da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
4Parole sostituite al comma 88 da art. 9, comma 16, L. R. 15/2022