LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. All' articolo 8 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al secondo periodo del comma 1 le parole << i piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all' articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), e di cui all' articolo 24, comma 9, della legge 104/1992 >> sono sostituite dalle seguenti: << il PEBA >>;

b)
al comma 4 dopo le parole << barriere architettoniche >> sono inserite le seguenti: << attuate o da attuarsi >>;

c)
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. Nelle more dell'attivazione del sistema informativo di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di cui al medesimo comma 4 relative a interventi già individuati dai Comuni attraverso i PEBA elaborati secondo le Linee guida di cui all'articolo 8 bis, comma 3.
4 ter. Il contributo è concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda redatta su modello predisposto dal Servizio competente, con modalità a sportello ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nella misura massima pari al 70 per cento del costo complessivo dell'intervento e non può, in ogni caso, superare l'importo di 50.000 euro. Il contributo può essere richiesto una sola volta nell'arco di un triennio.
4 quater. La domanda è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa prevista e di un cronoprogramma. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, le domande ammesse restano valide e la concessione del finanziamento è disposta a valere sulle risorse degli esercizi successivi. In sede di prima applicazione il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 31 maggio 2022.>>;

d)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. In deroga agli articoli 56 e 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i costi relativi alle attività di cui al comma 4 anche già sostenuti dai Comuni successivamente alla data di adozione delle Linee guida 30 giugno 2020 e a concedere un anticipo, su domanda, per un importo massimo pari al 30 per cento del finanziamento, in relazione ai costi di progettazione.>>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 8 della legge regionale 10/2018 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. All' articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
i commi 19 e 20 sono abrogati;

c)
il comma 21 è sostituito dal seguente:
<<21. La competente Direzione centrale infrastrutture e territorio emana un bando annuale da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.>>.

(1)
4. Per le finalità di cui all' articolo 5, comma 17, della legge regionale 15/2020 , con riferimento alle modifiche di cui al comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Per agevolare la conformazione al Piano paesaggistico regionale dei Piani di conservazione e sviluppo vigenti del Parco naturale delle Dolomiti Friulane e del Parco naturale delle Prealpi Giulie e delle loro varianti generali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti parco, contributi nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo può essere destinato alla copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali.
6. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 5, corredate di un preventivo sommario di spesa e di un cronoprogramma, sono presentate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di pianificazione territoriale che provvede alla concessione e contestuale erogazione del contributo entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano di conservazione e sviluppo sovvenzionato, il soggetto beneficiario comunica al Servizio competente in materia di pianificazione territoriale la conclusione delle attività sovvenzionate ai fini della rendicontazione delle spese sostenute e della conseguente conferma del contributo concesso e erogato.
8. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.
9.
Al fine di consentire la realizzazione delle opere necessarie a riorganizzare e adeguare la viabilità d'accesso al complesso ospedaliero di Cattinara (Trieste), oggetto dell'accordo di programma sottoscritto nel 2007 per il " Riordino della rete ospedaliera triestina " e delle successive modifiche a esso intervenute, l'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere ai soggetti competenti uno o più contributi a integrazione dei finanziamenti già esistenti e a copertura dei quadri economici delle opere da realizzare, così come saranno individuate con atto modificativo dell'accordo di programma vigente.

10.
La domanda di concessione dei contributi di cui al comma 9 è presentata al Servizio competente in materia di viabilità della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'atto modificativo dell'accordo di programma vigente per il " Riordino della rete ospedaliera triestina ", che individuerà gli interventi e i soggetti competenti alla loro realizzazione.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 2.300.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.
12. Al fine di provvedere alla sistemazione delle strade interessate da eventi di rilevanza nazionale e internazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per finanziare gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale.
13. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 12 la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i Comuni.
14. La Giunta individua l'evento e i Comuni interessati di cui al comma 12 determinando, per ciascuno di essi, sulla base di una ricognizione tecnica presentata dal Comune o dagli organizzatori comprensiva della stima dei costi, gli interventi ammissibili e l'ammontare del finanziamento.
15. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato di Udine Odv della Croce Rossa Italiana un contributo straordinario per un intervento di messa in sicurezza dell'accesso al nuovo autoparco e futura sede di via Baldasseria Bassa, a Udine, e per un miglioramento del livello igienico sanitario dell'area annessa al deposito delle derrate alimentari.
17. Il beneficiario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inoltra al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa della spesa.
18. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale (COSEF) un contributo per interventi di ripristino della funzionalità dei binari 1 e 2 presso lo scalo Partidor di via Baviera a Udine.
21. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio dei lavori infrastrutturali.
22. Il contributo di cui al comma 20 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.
23. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 20 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
24. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
25. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa complessiva di 680.000 euro, suddivisa in ragione di 630.000 euro per l'anno 2022 e di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.
26.
Al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole << ora di proprietà comunale >> sono sostituite dalle seguenti: << in disponibilità degli enti locali, >>.

27. Per le finalità di cui all' articolo 5, comma 8, della legge regionale 45/2017 , come modificato dal comma 26, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori delle tratte stradali ordinarie, regionali e comunali, un contributo finalizzato all'installazione dei dissuasori ottici e/o acustici per la fauna selvatica sui guardrail e sui cosiddetti delineatori normali di margine, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza stradale.
29. La Regione finanzia gli interventi di cui al comma 28 tramite il bando di cui al comma 31 e previa richiesta da parte dell'ente.
30. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel termine di novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande con procedimento valutativo a graduatoria. Gli enti gestori di cui al comma 28 presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici.
31. Con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, sono stabiliti i criteri di assegnazione dei punteggi, la misura dell'importo massimo del contributo in relazione agli interventi oggetto di finanziamento e i termini e le modalità di presentazione delle domande.
32. È fatto obbligo agli enti gestori di cui al comma 28 di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), unitamente a una relazione sull'intervento realizzato con il finanziamento concesso.
33. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, un contributo straordinario al Comune di Lestizza per l'acquisto e il recupero del complesso immobiliare di interesse storico-rurale "Ai Colonos", finalizzato alla successiva messa a disposizione da parte del Comune medesimo a favore delle associazioni culturali del Medio Friuli.
35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata dal Comune di Lestizza alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
36. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.
37. Al fine di convertire a uso della comunità di riferimento un immobile sequestrato e confiscato alla criminalità organizzata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo straordinario per l'anno 2022 per la progettazione degli interventi di recupero dell'immobile sito in Borgo San Felice ad Aquileia.
38. Per le finalità di cui al comma 37 il Comune di Aquileia, entro sessanta giorni dalla data di formalizzazione degli atti del trasferimento di proprietà, presenta alla struttura regionale competente in materia di edilizia domanda di contributo corredata della relazione illustrativa dell'intervento progettuale e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
39. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario destinato alla progettazione relativa alla riqualificazione dei bagni marini e degli accessi al mare siti sul lungomare di Barcola.
41. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 40 è presentata alla Direzione centrale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni con sede legale nei Comuni regionali, con una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, al fine di compartecipare ai costi per interventi manutentivi su immobili di proprietà destinati a svolgere la funzione di contenitori culturali multifunzionali rivolti principalmente alle nuove generazioni.
44. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
45. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .
46. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 43, in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente, corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
47. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 46 devono essere considerati i seguenti elementi, in ordine di rilevanza:
a) pregio storico, artistico, architettonico dell'immobile da manutenere;
b) iniziative rivolte alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie della Regione;
c) iniziative che comportino una crescita culturale dei giovani in un contesto di integrazione europea.
48. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.
49.
Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), è inserito il seguente:
<<2 bis. Al fine di garantire la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come scuole secondarie di secondo grado, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire agli EDR risorse per investimento. Il riparto è determinato annualmente dalla Giunta regionale sulla base delle programmazioni proposte dalle Conferenze territoriali di cui all' articolo 32 della legge regionale 21/2019 .>>.

50. Per le finalità di cui all' articolo 7, comma 2 bis, della legge regionale 15/2014 , come inserito dal comma 49, è destinata la spesa complessiva di 25.500.000 euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 3.500.000 euro per l'anno 2023 e di 17 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.
51.
Al comma 13 bis dell'articolo 7 della legge regionale 15/2014 le parole << individuati dalla programmazione regionale di cui al comma 1 >> sono soppresse.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di San Pietro al Natisone per la realizzazione di una variante, finalizzata al miglioramento della sicurezza stradale, alla viabilità comunale sul tratto di collegamento tra gli abitati dei Comuni di San Pietro al Natisone e San Leonardo.
53. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
54. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.
55. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1Lettera a) del comma 3 abrogata da art. 5, comma 4, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.