Art. 4
(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
3.
La Giunta regionale nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale vigente in materia:
a) adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento, nonché le linee guida per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale (VIA), di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale;
b) nomina la Commissione tecnico-consultiva VIA.
4.
La Commissione tecnico-consultiva VIA di cui al comma 3, lettera b), è istituita presso la Direzione centrale competente in materia di ambiente, quale organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, con la seguente composizione:
a) il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente o il suo sostituto, che la presiede;
b) il Direttore del Servizio competente in materia di valutazione di impatto ambientale o il suo delegato;
c) i Direttori delle strutture regionali competenti in materia di pianificazione territoriale, di viabilità, di trasporti, di attività produttive, di salute e protezione sociale, di foreste, di biodiversità o i loro delegati;
d) il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) o il suo delegato;
e) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra due terne di candidati, ciascuna proposta, rispettivamente, dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine;
f)
due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati proposte dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute di cui all'
articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), aventi una sede, una sezione o una delegazione in Regione.
5. I membri della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui al comma 4, lettere e) e f), durano in carica quattro anni.
7. Per le finalità di cui al comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
8.
In via di interpretazione autentica dell'
articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25
(Legge di stabilità 2017), ai fini della concessione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto, si intendono edifici sedi di imprese anche le unità locali delle imprese, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale.
9.
Per le finalità di cui all'
articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016
, in relazione a quanto disposto dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a favore dell'Azienda per i servizi alla persona "La Quiete" con sede legale a Udine, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto rinvenuto nell'area di proprietà, situata nel compendio dell'ex "Caserma Reginato" nel Comune di Udine, oggetto dell'intervento di riqualificazione urbana di Borgo Pracchiuso. Tra le spese ammissibili rientrano anche i costi già sostenuti anteriormente alla presentazione della domanda di concessione del contributo.
11. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'intervento.
12. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
13. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.
15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Mossa per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dal capannone ubicato nell'area denominata "ex Bertolini" situata in via Isonzo, n. 21, nonché per la realizzazione di eventuali interventi a tutela dell'ambiente.
17. Il contributo di cui al comma 16 comprende le spese per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti nell'area interessata, nonché le spese per la realizzazione di eventuali verifiche e indagini relative all'area stessa.
19. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 16, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
20. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.
21. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.