LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 10
 (Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione)
1. Ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), lo stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 di 1.345.000 euro è ripartito come segue:
a) 860.000 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 7/2002 ;
b) 181.000 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all' articolo 10 della legge regionale 7/2002 ;
c) 135.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 7/2002 ;
d) 100.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2020: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale per il Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate"; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002 ;
e) 40.200 euro per l'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative di particolare interesse individuate dalla Giunta regionale previste dall' articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002 .
2. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 1, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Fogolâr furlan di Roma e all'Associazione triestini e goriziani a Roma per il perseguimento delle attività istituzionali.
5. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 4 è presentata annualmente entro il 31 gennaio al Servizio competente in materia di corregionali all'estero, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 02/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima).
6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.
7. Per le finalità previste dall' articolo 21, comma 3 bis, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), l'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) sostiene le attività dell'Assemblea di comunità linguistica friulana per la promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione per la tutela e la valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.
8. Ai fini del comma 7, le risorse sono assegnate d'ufficio all'ARLeF.
9. Per le finalità previste dal comma 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
10. In applicazione di accordi sottoscritti dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la promozione e la tutela della lingua friulana, l'ARLeF è autorizzata a finanziare gli enti beneficiari degli accordi nell'ambito delle risorse trasferite dall'Amministrazione regionale.
11. Per le finalità previste dal comma 10 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
12. In attuazione dei finanziamenti di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), le risorse sono assegnate d'ufficio all'ARLeF.
13. Per le finalità previste dal comma 12 si provvede a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
14. Al fine di promuovere e di valorizzare le minoranze di lingua tedesca, la Regione è autorizzata a concedere un finanziamento di 10.000 euro a ciascuno dei Comuni di Malborghetto-Valbruna, Tarvisio, Pontebba, Sappada, Sauris e Paluzza per il bilinguismo visivo.
15. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 14 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle spese e delle entrate complessive previste e del relativo cronoprogramma di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
16. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.
17. Ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella Q con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2022 di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007 in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.
18. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007 , è approvata l'allegata Tabella R in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2022. Il finanziamento, determinato a favore di ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena compreso nelle categorie di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 8, della legge regionale 26/2007 , è liquidato in via anticipata e in un'unica soluzione all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione, che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare parte della quota di risorse riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q per la copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena.
20. Per le finalità previste dal comma 19, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, è destinata per l'anno 2022 la spesa di 800.000 euro per i contratti di lavoro flessibile, a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 41.
21. Il riparto delle residue risorse disponibili nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 , di cui alla Tabella Q, è definito dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.
22. La quota di accantonamento prevista dall' articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q, per l'anno 2022 è ripartita come segue:
a) 50.000 euro all'associazione Kmečka zveza / Associazione agricoltori e 50.000 euro all'associazione Slovensko deželno gospodarsko združenje / Unione regionale economica slovena per le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena;
b) 500.000 euro per il finanziamento dell'attività istituzionale per l'anno 2022 delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena in attuazione dell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 ;
c) 45.000 euro all'associazione Sklad Mitja Čuk di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2022 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena;
d) 25.000 euro al Circolo di Attività Culturali, Sportive ed Assistenziali / Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2022 di un programma di attività culturali di natura ricreativa e sociale volte a favorire l'integrazione di soggetti di ogni età e la convivenza e la collaborazione intergenerazionale;
e) 25.000 euro al Mladinski dom di Gorizia per lo svolgimento nell'anno 2022 di un programma di attività educative e ricreative in lingua slovena rivolte ai giovani;
f) 30.000 euro alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) per l'ampliamento dell'offerta culturale previsto nell'anno 2022 in seguito al trasferimento della sede di Gorizia presso il Trgovski dom;
g) 75.000 euro al Mladinski dom di Gorizia e 75.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. per la prosecuzione del progetto comune in ambito educativo e formativo di cui al comma 70 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023).
23. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 22, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle spese e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 22, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i contributi di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 22, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese dei contributi di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 22, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 246/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all' articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)).
24. Per le finalità previste dal comma 22, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è destinata per l'anno 2022 la spesa di 875.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.
25. A sostegno delle spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all' articolo 3 della legge 38/2001 , nell'ambito della quota di accantonamento prevista dall' articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 41.
26. Al fine di sostenere il sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno - italiano del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone e di favorire la prosecuzione del ciclo di studi obbligatori e formativi presso le scuole secondarie di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone per l'organizzazione e la gestione di un sistema di trasporto degli alunni residenti al di fuori del territorio del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone alla sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone e degli studenti che hanno frequentato l'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle spese e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 246 del 2015 .
28. Per le finalità previste dal comma 26, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell' articolo 20 della legge regionale 26/2007 , di cui alla Tabella Q, è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 41.
29. Al fine di valorizzare e promuovere la minoranza linguistica slovena presente sul territorio dell'ex provincia di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento alla Comunità di montagna del Natisone e Torre per i lavori di adeguamento e miglioramento della struttura dedicata al Museo etnografico e Centro culturale della minoranza slovena.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29, corredata di una relazione illustrativa delle attività, di un preventivo delle spese e delle entrate complessivamente previste e del cronoprogramma delle spese, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
31. Per le finalità previste dal comma 29, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell' articolo 20 della legge regionale 26/2007 , di cui alla Tabella Q, è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 41)
32. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge 38/2001 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per il supporto tecnico scientifico alle attività dell'Ufficio centrale per la lingua slovena.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle spese e delle entrate complessive previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 246 del 2015 .
34. Per le finalità previste dal comma 32, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e con riferimento alla Tabella Q riferita alla quota riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 , è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.
35. Per la valorizzazione della comunità linguistica e culturale croata presente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità e l'anticipazione delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 e il comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 246 del 2015.
37. Per la finalità prevista dal comma 35 è destinata la spesa di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Ente Friuli nel Mondo per le spese di funzionamento, di gestione, implementazione dell'Archivio Storico dell'emigrazione friulana presso la sede di Udine, oltre alle spese di recupero (digitalizzazione, restauro, trasporto in Regione ed eventuale ritorno all'estero dei materiali) dei materiali storici di ogni tipo (cartaceo, fotografico, filmico, museale) custoditi nelle sedi dei Fogolârs Furlans del mondo.
39. La domanda di concessione del finanziamento per l'attività di cui al comma 38 è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.
41. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella J.