LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. Per l'anno 2022 la quota di cui all' articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è determinata in 19.606.142,62 euro ed è destinata al raggiungimento degli obiettivi di programmazione regionale e degli standard previsti come di seguito specificato:
a) 2 milioni di euro per progetti finalizzati al consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 24 febbraio 2017, n. 301;
b) 9 milioni di euro per progetti finalizzati al rafforzamento dei servizi e degli interventi per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo, per il contrasto al disagio abitativo e per la promozione di progetti territoriali di sviluppo di comunità: punto 6 dell'obiettivo regionale 3.2 e obiettivo regionale 9.1 dei Piani di Zona, come introdotti dalla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 1489;
c) 4.303.071,31 euro per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 relativi ad azioni di sistema e altri interventi come previsto dal Capitolo 2 - Piano sociale nazionale 2021-2023 - Tabella 2.2, lettera a), approvato il 28 luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell' articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà);
d) 4.303.071,31 euro per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 relativi a interventi per le persone di minore età, come previsto dal Capitolo 2 - Piano sociale nazionale 2021-2023 - Tabella 2.2, lettera b), di cui 187.500 euro destinati ai Servizi sociali dei Comuni che aderiscono all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità (P.I.P.P.I).
2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono ripartite proporzionalmente tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale di gestione associata, garantendo a ognuno un contributo minimo pari a 70.000 euro.
3. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all' articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), e per il 30 per cento in base al numero di nuclei familiari beneficiari di Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza sulla base del dato aggiornato al 28 febbraio 2021.
4. Le risorse di cui al comma 1, lettera c), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. .
5. Le risorse di cui al comma 1, lettera d), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. e per il 30 per cento in base al numero di minori residenti in ogni ambito territoriale di gestione associata.
6. I dati relativi alla popolazione da considerare ai fini della ripartizione delle risorse di cui all' articolo 39 della legge regionale 6/2006 per l'anno 2022 sono quelli risultanti al 31 dicembre 2019, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione.
7. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
8.
Al comma 23 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), le parole << di informazione e formazione delle coppie aspiranti all'adozione internazionale svolte in collaborazione con le aziende sanitarie >> sono sostituite dalle seguenti: << svolte dagli stessi nelle fasi previste dalle "Linee Guida per l'adozione nazionale e internazionale in Friuli Venezia Giulia" di cui al Protocollo d'intesa del 23 ottobre 2018 in materia di adozione nazionale e internazionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 15 marzo 2018 e stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le Aziende per l'assistenza sanitaria, gli Enti autorizzati di cui all' articolo 39 ter della legge 184/1983 , il Tribunale per i minorenni e l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia >>.

9. Per le finalità di cui al comma 23 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2019 , come modificato dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
10. In relazione alle variazioni territoriali delle Aziende sanitarie della Regione derivanti dal nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), ai fini della concessione dei contributi previsti dall' articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), per l'anno 2022 non si tiene conto della condizione di finanziabilità prevista dall' articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 41/1996 , relativamente al criterio che, per le forme di gestione ivi previste, richiede l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'ambito territoriale dell'Azienda, rappresentativi della maggioranza della popolazione ivi residente.
11. Per le finalità di cui al comma 10 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
12. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere l'integrazione sociale di persone con diverse abilità, è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni che attuano progetti di autonomia personale, o inserimento lavorativo, rivolti a persone con handicap, con i seguenti obiettivi: sensibilizzazione su tali problematiche, valorizzazione della creatività e delle potenzialità individuali, potenziamento delle capacità comunicative verbali e non verbali, creazione di una rete di volontariato sociale, organizzazione di laboratori per lo sviluppo dell'autostima, aumento delle competenze relazionali, comunicative e sociali, incremento della creatività nella risoluzione di problemi e un generale miglioramento del benessere psicofisico.
13. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pluriennale a favore del Comune di Pordenone per la progettazione e realizzazione di una residenza per anziani in via diretta o per il tramite dell’ASP Umberto I.
16. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 15 è presentata alla Direzione centrale competente, entro il 31 ottobre 2022, corredata della relazione tecnico illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda.
17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 9 milioni di euro, ripartita in 500.000 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 4.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.
18.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo la parola << 2021 >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché per l'anno 2022 >>.

19. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2020 , come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore della Cooperativa sociale FAI di Pordenone per la realizzazione del progetto Corte Macramè, residenza per abitare possibile e la domiciliarità innovativa a Pordenone.
21. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 20, la Cooperativa sociale FAI di Pordenone presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo dettagliato di spesa e della relazione tecnica illustrativa del progetto.
22. La concessione del contributo di cui al comma 20 è subordinata al rilascio di apposita fideiussione bancaria e/o assicurativa di importo pari al contributo concesso, con vincolo per tutta la durata della realizzazione del progetto.
23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.
24. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende del Servizio sanitario regionale anticipazioni finanziarie sulla quota di riparto, assegnata alla Regione Friuli Venezia Giulia, del fondo istituito ai sensi dell' articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)). Le anticipazioni sono concesse a ciascuna Azienda sanitaria regionale in misura proporzionale alla popolazione residente sul territorio di competenza e sono oggetto di restituzione nei limiti della quota di riparto del fondo statale effettivamente trasferita a ciascuna di esse.
25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 610.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale un contributo straordinario destinato alla progettazione per la realizzazione di una residenza protetta per anziani disabili.
27. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 26 è presentata alla Direzione centrale competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale-investimenti sanitari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste per la realizzazione di un centro residenziale di cure palliative pediatriche a elevata complessità assistenziale, per minori di età compresa tra 0-18 anni con patologia inguaribile.
30. Le risorse sono concesse su domanda dell'Istituto da presentare alla struttura regionale competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo medesimo e di rendicontazione della spesa.
31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle strutture residenziali per anziani non convenzionate con sede nel territorio regionale un contributo straordinario per l'acquisto di farmaci da banco.
33. Il contributo di cui al comma 32 è concesso nella misura massima di 2.000 euro per struttura.
34. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché i criteri per la concessione del contributo. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda regionale di coordinamento per la salute contributi finalizzati a sostenere e rafforzare le iniziative e i servizi volti alla tutela della salute mediante la promozione dell'educazione alimentare, da realizzarsi in collaborazione con le Aziende sanitarie regionali e per il tramite di associazioni di volontariato con sede nel territorio regionale che abbiano come scopo il contrasto e la cura dei disturbi alimentari.
37. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule - ODV - Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di sostenere le spese per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario dell'associazione, che si svolgeranno nel mese di febbraio 2023.
39. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 38 è presentata alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata la relazione contenente l'illustrazione delle attività e il relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.
41. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1Parole aggiunte al comma 15 da art. 8, comma 13, L. R. 13/2022
2Parole sostituite al comma 16 da art. 8, comma 14, lettera a), L. R. 13/2022
3Parole aggiunte al comma 16 da art. 8, comma 14, lettera b), L. R. 13/2022
4Parole sostituite al comma 32 da art. 8, comma 62, L. R. 13/2022