LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. Ai sensi dell' articolo 7 bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione è l'autorità competente all'adozione dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti, di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 .
2. Ai sensi dell' articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 , la Regione si esprime sui progetti di opere o di interventi di competenza statale di cui agli allegati II e II bis alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 , con un parere del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale vigente in materia:
a) adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento, nonché le linee guida per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale (VIA), di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale;
b) nomina la Commissione tecnico-consultiva VIA.
4. La Commissione tecnico-consultiva VIA di cui al comma 3, lettera b), è istituita presso la Direzione centrale competente in materia di ambiente, quale organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, con la seguente composizione:
a) il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente o il suo sostituto, che la presiede;
b) il Direttore del Servizio competente in materia di valutazione di impatto ambientale o il suo delegato;
c) i Direttori delle strutture regionali competenti in materia di pianificazione territoriale, di viabilità, di trasporti, di attività produttive, di salute e protezione sociale, di foreste, di biodiversità o i loro delegati;
d) il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) o il suo delegato;
e) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra due terne di candidati, ciascuna proposta, rispettivamente, dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine;
f) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati proposte dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute di cui all' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), aventi una sede, una sezione o una delegazione in Regione.
5. I membri della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui al comma 4, lettere e) e f), durano in carica quattro anni.
6.
La legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), è abrogata.

7. Per le finalità di cui al comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
8. In via di interpretazione autentica dell' articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), ai fini della concessione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto, si intendono edifici sedi di imprese anche le unità locali delle imprese, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale.
9. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016 , in relazione a quanto disposto dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a favore dell'Azienda per i servizi alla persona "La Quiete" con sede legale a Udine, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto rinvenuto nell'area di proprietà, situata nel compendio dell'ex "Caserma Reginato" nel Comune di Udine, oggetto dell'intervento di riqualificazione urbana di Borgo Pracchiuso. Tra le spese ammissibili rientrano anche i costi già sostenuti anteriormente alla presentazione della domanda di concessione del contributo.
11. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'intervento.
12. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
13. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.
14. Il termine per la presentazione della domanda di contributo per l'anno 2021 di cui all' articolo 3, comma 10, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l'anno 2021, è prorogato al 31 gennaio 2022.
15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Mossa per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dal capannone ubicato nell'area denominata "ex Bertolini" situata in via Isonzo, n. 21, nonché per la realizzazione di eventuali interventi a tutela dell'ambiente.
17. Il contributo di cui al comma 16 comprende le spese per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti nell'area interessata, nonché le spese per la realizzazione di eventuali verifiche e indagini relative all'area stessa.
18. Gli interventi di cui ai commi 16 e 17 possono essere realizzati anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva secondo le modalità di cui all' articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
19. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 16, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
20. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.
21. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.
22. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella D.