LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna)
1.
Dopo il comma 75 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è inserito il seguente:
<<75 bis. Nel 2022 le risorse sono ripartite e contestualmente trasferite d'ufficio alle Comunità di montagna in misura proporzionalmente corrispondente a quella dell'anno 2021, come determinata con decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 2078/AGFOR del 18 marzo 2021 e n. 5322/AGFOR del 29 luglio 2021. Le risorse non utilizzate vengono scomputate dal riparto dell'anno successivo.>>.

2. Agli oneri derivanti dal combinato disposto di cui all'articolo 4, commi 72 e 75 bis, della legge regionale 26/2020 , come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. La Regione riconosce l'attività malghiva quale modello di gestione del territorio montano fondato su attività antropiche che nel corso del tempo hanno permesso di conservare e qualificare la produzione lattiero-casearia regionale.
4. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio malghivo e di promuovere la tutela della biodiversità, la gestione sostenibile dei pascoli, il mantenimento dell'attività di monticazione connessa al benessere animale, nonché l'attività antropica fondamentale per prevenire dissesti idrogeologici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti ai soggetti titolari di diritti di proprietà o di godimento di compendi malghivi ubicati nel territorio regionale in cui:
a) nel corso di almeno uno degli ultimi tre anni, è stata svolta attività di produzione e trasformazione di latte oppure è stata svolta attività di produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione;
b) qualora l'attività di produzione di latte sia stata impedita da calamità naturali o da eventi climatici avversi, adeguatamente documentati, che abbiano precluso l'accesso al compendio malghivo negli ultimi tre anni, non è necessaria la dimostrazione della produzione e trasformazione di latte oppure della produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione.
5. I soggetti di cui al comma 4, se cooperative, devono risultare iscritti nel registro regionale delle cooperative di cui all' articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).
6. Gli aiuti di cui al comma 4 sono finalizzati a sostenere le seguenti spese inerenti il compendio malghivo:
a) realizzazione di interventi strutturali o di adeguamento funzionale degli edifici e relative pertinenze;
b) realizzazione di impianti che ne consentono la riqualificazione;
c) acquisto di nuove attrezzature per le attività di trasformazione e commercializzazione;
d) spese tecniche collegate alla lettera a).
7. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.
8. È ammessa un'unica domanda di aiuto per singolo compendio malghivo.
9. Le domande per la concessione dell'aiuto di cui al comma 4 sono presentate, utilizzando il modello pubblicato sul sito della Regione, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, mediante invio all'indirizzo PEC competitivita@certregione.fvg.it entro il 31 marzo 2023 e, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b), entro il 31 agosto 2023, corredate dei seguenti allegati:
a) documentazione comprovante la proprietà o il diritto di godimento del compendio malghivo per almeno cinque anni successivi al 31 marzo 2023;
b) in caso di cooperative, dichiarazione attestante l'iscrizione nel registro regionale delle cooperative;
c) documentazione comprovante l'eventuale conferimento di latte ad altra malga per la relativa trasformazione;
d) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare;
e) computo metrico in caso di interventi strutturali e un preventivo di spesa per ciascun impianto o attrezzatura;
f) preventivo delle spese tecniche di cui al comma 6, lettera a), nella misura massima del 10 per cento.
10. Il modello di presentazione della domanda può prevedere ulteriore documentazione rispetto a quella elencata al comma 9, se necessario per dare attuazione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 11.
11. Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C (2021) 564 final del 28 gennaio 2021 (Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine), e nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi COVID-19" di cui all' articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19). Per le domande presentate nel 2023, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui all' articolo 12 della legge regionale 5/2020 . Con deliberazione della Giunta regionale sono predeterminati i criteri di priorità per la concessione degli aiuti.
12. Gli aiuti sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa ammessa e nel limite massimo complessivo di 400.000 euro, di cui non oltre 200.000 euro per spese relative alle attività di produzione di prodotti agricoli. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici relativi alle medesime spese oggetto di aiuto.
13. Sulla base delle domande pervenute viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubblicata sul sito della Regione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. Gli aiuti sono concessi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, comunque, non oltre il termine di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
14. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata dell'aiuto concesso fino alla misura dell'80 per cento del relativo importo.
15. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere in uso nel periodo di monticazione, presso il compendio malghivo oggetto della richiesta di contributo, per tre anni dal pagamento del saldo, i beni mobili acquistati ai sensi del comma 6, lettere b) e c). La violazione dell'obbligo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per cui il medesimo non è stato rispettato.
16. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.
17. La Regione attiva iniziative per potenziare la competitività e la redditività delle imprese agricole con strumenti flessibili, adeguati a rispondere alle esigenze determinate anche da situazioni di crisi congiunturali e, ove necessario, a rafforzare specifici settori produttivi.
18. Per le finalità di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per la realizzazione di nuovi impianti arborei di estensione pari ad almeno un ettaro, a favore delle PMI con unità operativa in regione attive nella produzione agricola primaria.
19. All'attuazione degli interventi di cui al comma 18 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell' articolo 30, comma 1, della legge regionale 7/2000 , mediante l'emanazione di appositi bandi.
20. Gli aiuti di cui al comma 18 sono finalizzati a sostenere le seguenti spese:
a) acquisto di piante;
b) realizzazione di nuovi impianti arborei, ivi comprese le spese per l'acquisto dei materiali per il sostegno;
c) tracciamento e picchettamento del terreno per l'impianto dei pali nel limite massimo di 1.000 euro a ettaro;
d) imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.
21. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) acquisto di diritti di produzione e diritti all'aiuto;
b) acquisto di piante annuali;
c) realizzazione di impianti di irrigazione;
d) lavorazione del terreno e lavori di drenaggio.
22. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.
23. Ogni impresa può presentare una sola domanda di aiuto. Gli aiuti di cui al comma 18 non possono essere erogati a imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
24. Le domande per la concessione dell'aiuto di cui al comma 18 sono presentate tramite PEC, secondo il modello pubblicato sul sito della Regione, alla Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche, Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura, entro il termine stabilito dal bando.
25. Gli aiuti di cui al comma 18 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2472, della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 327 del 21 dicembre 2022, con particolare riferimento all'articolo 14 del regolamento medesimo inerente gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.
26. Gli aiuti di cui al comma 18 sono concessi nella misura del 40 per cento della spesa ammessa, elevata al 60 per cento nel caso di giovani agricoltori, come definiti dall'articolo 2, punto 61, del regolamento (UE) 2022/2472. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici in relazione alle stesse spese oggetto di aiuto.
27. Sulla base delle domande pervenute viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubblicata sul sito della Regione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. Gli aiuti sono concessi entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
28. In deroga all' articolo 39 della legge regionale 7/2000 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata dell'aiuto concesso fino alla misura dell'80 per cento del relativo importo.
29. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.
30. In attuazione alla proroga al 30 giugno 2022 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e per consentire la continuità del sostegno fornito alle imprese agroalimentari regionali ai sensi del Programma regionale anticrisi COVID-19 istituito con l' articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è disposto un ulteriore limite complessivo massimo, pari a 25 milioni di euro, per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell'ambito del Programma anticrisi sotto forma di finanziamento.
31. Per le finalità previste dal comma 30 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
32. La Regione, al fine di valorizzare le tradizioni produttive e gastronomiche locali nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza e igiene dei prodotti alimentari, sostiene le piccole produzioni locali (PPL) attraverso la concessione di contributi agli imprenditori agricoli che svolgono o intendono svolgere attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita di piccoli quantitativi di prodotti a base di carne, in conformità al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2021, n. 0196/Pres. (Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base di carne).
33. Per le finalità di cui al comma 32 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno dei costi per la realizzazione delle analisi di laboratorio effettuate nell'ambito dei piani di campionamento, per l'acquisto di attrezzature per la lavorazione, la conservazione e il trasporto dei prodotti, nonché per l'adeguamento dei locali destinati alla lavorazione, maturazione e vendita dei prodotti.
34. La spesa ammissibile deve essere compresa fra 1.000 euro e 15.000 euro. È ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.
35. I contributi di cui al comma 32 sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
36. All'attuazione degli interventi di cui al comma 32 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 , mediante l'emanazione di appositi bandi. In deroga all' articolo 30 della legge regionale 7/2000 , il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti. Il bando può prevedere come ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo, a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di presentazione della stessa.
37. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 36 è adottata su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, di concerto con l'Assessore alla salute.
38. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2022 e 15.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.
39. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per l'anno 2022 e 75.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.
40. Allo scopo di tutelare l'ambiente e l'ecosistema, di salvaguardare la biodiversità e la salute e di elevare il livello di informazione dei consumatori, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e l), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), attiva specifiche e mirate azioni informative di promozione dell'agricoltura biologica con lo scopo di sensibilizzare al consumo di prodotti biologici del territorio regionale e alla creazione di nuove imprese agricole biologiche o alla riconversione biologica delle imprese esistenti.
41. Nello svolgimento delle attività previste al comma 40, l'ERSA può avvalersi della collaborazione delle Università, degli Istituti tecnici agrari e delle associazioni operanti in regione a tutela dell'agricoltura biologica.
42. Per le finalità di cui al comma 40 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
43. Al fine di dare seguito alle attività del progetto MIPAAF - ERSA "Attività sperimentali per la messa a punto e predisposizione di linee operative finalizzate ad interventi di ripristino ambientale e conservazione della risorsa Chamelea gallina nel compartimento marittimo di Monfalcone" e all'azione pilota di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), ERSA, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 8/2004 , è autorizzata a effettuare attività di monitoraggio successivamente alla riattivazione delle popolazioni naturali della specie autoctona Chamelea gallina per verificare l'attecchimento, l'evoluzione, la dinamica della popolazione e le condizioni dell'habitat.
44. Nello svolgimento delle attività previste al comma 43, l'ERSA può avvalersi della collaborazione del Consorzio gestione pesca compartimento di Monfalcone (CO.GE.MO.), degli Istituti di ricerca, delle Università e di altri Enti Regionali.
45. Per le finalità di cui al comma 43 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari e ai titolari di altro diritto reale o personale di godimento sui terreni agricoli, inseriti nelle zone E degli strumenti urbanistici comunali, in cui sono stati attuati piani di riordino fondiario promossi da Consorzi di bonifica, contributi per l'imboschimento dei terreni medesimi con specie prevalentemente arboree compatibili con le condizioni ecologiche stazionali.
47. Il contributo viene concesso in misura pari all'80 per cento della spesa ammessa, con il procedimento a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La spesa ammessa non può eccedere 6.500 euro per ettaro.
48. Il contributo è concesso secondo le condizioni e i limiti previsti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
49. Gli impianti finanziati possono essere gestiti a ceduo o a fustaia e devono essere mantenuti dai beneficiari per il turno minimo stabilito dal piano di coltura di conservazione, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. (Regolamento forestale in attuazione dell' articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), a pena di restituzione del contributo concesso in misura proporzionale al periodo di mancato rispetto dell'impegno al mantenimento.
50. I richiedenti presentano domanda a far data dall'1 febbraio 2022, mediante invio all'indirizzo PEC corpoforestale@certregione.fvg.it, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio foreste e corpo forestale, che la trasmette per l'istruttoria all'Ispettorato forestale competente per territorio. La domanda è corredata del progetto dell'intervento redatto da un tecnico abilitato, del preventivo di spesa articolato in specifiche voci di costo e del piano di coltura e conservazione, contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto e fino alla scadenza del ciclo di permanenza dell'impianto stesso, redatto da un tecnico abilitato.
51. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'Ispettorato forestale trasmette l'esito dell'istruttoria al Servizio competente in materia di foreste, che concede il contributo entro i successivi trenta giorni. L'intervento è concluso e rendicontato entro diciotto mesi dalla data di adozione del decreto di concessione.
52. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.
53. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi da 3 bis a 3 quinquies dell'articolo 25 sono abrogati;

b)
al comma 1, alle lettere a) e b) del comma 5 e alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 41 ter le parole << lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto >> sono sostituite dalle seguenti: << lo Stato e la Regione >>.

54. Per le finalità di cui all' articolo 41 ter della legge regionale 9/2007 , come modificato dal comma 53, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
55. In considerazione del numero e della valenza dei progetti per interventi di viabilità forestale presentati nell'anno 2021 e non ancora finanziati, il Servizio competente in materia di foreste è autorizzato, nel limite delle risorse disponibili per l'esercizio 2022, a finanziare le domande di contributo presentate nel 2021 ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2014, n. 0166/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all' articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge).
56. Per l'anno 2022 le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2014, n. 0166/Pres. sono considerate inammissibili.
57. Per le finalità di cui al comma 55 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
58. Al fine di consentire, attraverso l'utilizzo di risorse regionali, la tempestiva prosecuzione di attività e iniziative che realizzano le finalità e gli obiettivi del Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le finalità del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 149 del 20 maggio 2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese nel rispetto delle regole che disciplinano le condizioni e le modalità di accesso al Fondo e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
59. All'attuazione degli interventi di cui al comma 58, la Giunta regionale provvede, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 , mediante l'emanazione di appositi bandi. In deroga all' articolo 30 della legge regionale 7/2000 , il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.
60. Per le finalità previste dal comma 58 è destinata la spesa di 865.732,74 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.
61. Alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
 (Raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale)
1. La raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale è consentita a coloro che:
a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;
b) sono in possesso della ricevuta del versamento alla Regione del contributo annuale.
2. Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.
3. Durante l'attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta e della ricevuta del versamento del contributo annuale.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati:
a) l'importo del contributo annuale;
b) le modalità di versamento del contributo annuale.>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole << la raccolta dei funghi >> sono inserite le seguenti: << in tutto il territorio regionale >> e le parole << dall'EDR competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali >>;

c)
al comma 2 dell'articolo 14 dopo le parole << il contributo di cui >> sono inserite le seguenti: << all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b), >>;

d)
dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
<<Art. 14 bis
 (Rapporti finanziari fra la Regione, gli EDR e le CDM)
1. La Regione trasferisce annualmente alle CDM e agli EDR risorse in misura complessivamente non superiore a quanto introitato nell'anno finanziario precedente a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, lettera b). Le risorse sono trasferite nella misura determinata in applicazione dei seguenti criteri:
a) l'85 per cento è attribuito alle CDM in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni compresi in ciascuna di esse;
b) il 15 per cento è attribuito agli EDR in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni non rientranti nelle CDM compresi in ciascuno di esse.>>;

e)
i commi 2 e 3 dell'articolo 15 sono abrogati;

f)
al comma 4 dell'articolo 15 le parole << contributo annuale di cui all'articolo 3 >> sono sostituite dalle seguenti: << contributo annuale di cui agli articoli 2 bis e 3 >>.

62. Le entrate di cui all' articolo 2 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 25/2017 , come inserito dal comma 61, lettera a), sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.
63. Per le finalità di cui all' articolo 14 bis della legge regionale 25/2017 , come inserito dal comma 61, lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
64.  
( ABROGATO )
65.  
( ABROGATO )
66. All' articolo 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 16 è abrogato il seguente periodo: << L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, anche anticipatamente all'apertura dell'esercizio finanziario, all'Ente Tutela Pesca del Friuli- Venezia Giulia i fondi per le spese relative. >>;

b)
dopo il comma 16 quinquies è aggiunto il seguente:
<<16 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI), anche anticipatamente all'inizio dell'esercizio finanziario, i fondi per le spese relative al personale di cui ai commi 16 e 16 bis e per l'assunzione di personale tramite contratto di lavoro flessibile nei limiti degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.>>.

67. Per le finalità previste dall' articolo 11, comma 16 sexies, della legge regionale 13/2000 , come aggiunto dal comma 66, lettera b), si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
68. Ai fini dell'attuazione della politica agricola comune della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è istituito, ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), l'Organismo pagatore regionale (OPR FVG), in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013 .
69. La Regione adegua i propri atti organizzativi e gli strumenti di programmazione al fine del tempestivo avvio dell'Organismo pagatore regionale ed è autorizzata ad attivare tutti gli adempimenti necessari per garantire l'acquisizione di idonee risorse logistiche e umane ai fini del relativo riconoscimento.
70. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale)
1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, di seguito denominata ERSA, è ente funzionale della Regione preposto all'assistenza tecnico-scientifica, alla sperimentazione e ricerca, alla formazione e all'aggiornamento per il trasferimento dell'innovazione, alla divulgazione, alla valorizzazione dei marchi di qualità, nonché alla certificazione della qualità nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
2. L'ERSA svolge altresì le funzioni di Organismo pagatore regionale (OPR FVG), per l'erogazione di aiuti, contributi e premi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della politica agricola comune.
3. L'ERSA ha sede legale in Gorizia e può articolarsi con sedi operative sul territorio regionale. È dotata di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica, ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione. L'organizzazione dell'Agenzia assicura l'indipendenza funzionale e l'osservanza del principio della separazione di funzioni dell'OPR FVG.>>;

b)
dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Competenze dell'OPR FVG)
1. In qualità di OPR FVG, l'ERSA provvede:
a) all'autorizzazione, all'esecuzione e alla contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
b) ad assicurare il raccordo operativo con il Ministero competente, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e la Commissione europea.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 l'OPR FVG può avvalersi di altre strutture regionali e di altri organismi esterni mediante la stipula di apposite convenzioni.>>;

c)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Organi)
1. Sono organi dell'ERSA:
a) il Direttore generale;
b) il Direttore dell'OPR FVG;
c) il Collegio dei revisori contabili.>>.

d)
dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis
 (Direttore dell'OPR FVG)
1. Il Direttore dell'OPR FVG svolge le seguenti funzioni:
a) coordina, organizza ed è responsabile dell'attività dell'OPR FVG;
b) adotta i regolamenti che disciplinano le modalità di gestione e il funzionamento dell'OPR FVG;
c) adotta ogni altro provvedimento necessario per l'espletamento delle funzioni dell'OPR FVG.
2. Il Direttore dell'OPR FVG, essendo incaricato delle particolari funzioni connesse all'attività dell'OPR, è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori apicali dell'Amministrazione regionale.
3. Il Direttore dell'OPR FVG opera in posizione di autonomia e indipendenza. Il Direttore dell'OPR FVG non può sostituire il Direttore generale e i Direttori di Servizio di ERSA; il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali disciplina i criteri per l'individuazione del sostituto del Direttore dell'OPR FVG in caso di sua assenza o impedimento.>>;

e)
al comma 2 dell'articolo 7 le parole << decreto del Presidente della Regione >> sono sostituite dalle seguenti: << deliberazione della Giunta regionale >>;

f)
il comma 7 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
<<7. Il trattamento economico dei componenti del Collegio è a carico dell'ERSA ed è stabilito nella deliberazione di cui al comma 2.>>.

71. La Giunta regionale è autorizzata a rideterminare con deliberazione il trattamento economico spettante ai componenti del Collegio dei revisori contabili dell'ERSA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
72. Per le finalità previste dal comma 68 si provvede a valere sul bilancio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).
73. Per sopperire alle esigenze di liquidità aziendale derivanti dalla distruzione di prodotti immobilizzati in magazzino per mancata vendita, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare, ai finanziamenti concessi alle imprese agricole e agroalimentari regionali per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale nell'ambito del Programma Anticrisi COVID 19 e Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino ai sensi dell' articolo 12, comma 5, lettera b), della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), la rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento per un valore corrispondente a quello dei prodotti distrutti, nella misura massima del 20 per cento dei finanziamenti concessi alle singole imprese e nel limite complessivo massimo di 1 milione di euro.
74. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i comparti produttivi a cui applicare gli aiuti di cui al comma 73 e i criteri e le modalità per la concessione degli stessi.
75. Per le finalità previste al comma 73 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.
76. Al fine di fronteggiare gli effetti economici negativi conseguenti al prolungarsi della emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione supporta le imprese agricole che svolgono attività di macellazione speciale d'urgenza.
77. Per le finalità e a favore delle imprese di cui al comma 76, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un aiuto, per l'anno 2022, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 (sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine), e nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi COVID-19" di cui all' articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
78. L'aiuto è diretto a potenziare e ammodernare gli impianti, i macchinari e le attrezzature destinate alla macellazione delle carni a favore di PMI che operano in fabbricati pubblici.
79. La domanda di aiuto di cui al comma 78 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata di:
a) una relazione descrittiva dell'investimento;
b) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 76 e 78;
c) un preventivo di spesa per ciascun impianto, macchinario e attrezzatura;
d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fabbisogno di liquidità, resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
80. L'aiuto è concesso nella misura dell'80 per cento della spesa ammessa e nel limite massimo complessivo di 200.000 euro. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici in relazione alle stesse spese oggetto di contributo.
81. L'aiuto è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'aiuto è proporzionalmente ridotto.
82. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa. In deroga all' articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata dell'aiuto concesso fino alla misura del 90 per cento del relativo importo. Le richieste di erogazione in via anticipata devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno 2022.
83. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 126.
84. All' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le lettere d) ed e) del comma 68 sono abrogate;

b)
la lettera c) del comma 70 è abrogata.

85. Alle domande di contributo presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 3, comma 72, della legge regionale 24/2019 , continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 3, commi da 66 a 81, della legge medesima nel testo previgente alle modifiche apportate ai sensi del comma 84.
86. Per le finalità di cui al comma 84 si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, istituita su iniziativa dell'Amministrazione regionale e preposta a sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), un sostegno per la gestione del marchio "Io sono FVG" anche per il tramite di società controllate.
88. Il sostegno di cui al comma 87 è diretto a sostenere le spese per la registrazione e la protezione del marchio, l'attività di coordinamento per l'estensione del marchio ad altri settori, la manutenzione, l'aggiornamento e l'implementazione delle piattaforme digitali, la protezione dei dati sensibili e la gestione operativa del marchio.
89. La domanda per la concessione del sostegno di cui al comma 87 è presentata, entro il 31 maggio 2022, corredata della relazione illustrativa delle attività già svolte e di quelle programmate e del preventivo di spesa.
90. Sono considerate rimborsabili e ammissibili esclusivamente le spese documentate, comprese nelle tipologie di cui al comma 88 e relative alle seguenti voci di costo: personale e collaboratori, acquisto, realizzazione e implementazione di software, di domini e di piattaforme, consulenze specialistiche e servizi per la registrazione del marchio.
91. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione delle spese e le modalità di erogazione. Se richiesto nella domanda di cui al comma 89, il sostegno è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fideiussione o polizza assicurativa.
92. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisi in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.
93. La Regione continua a collaborare nella gestione del marchio "Io sono FVG" partecipando al Comitato di controllo del marchio medesimo. A tal fine, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, il personale dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie e degli Enti regionali partecipano al Comitato di controllo, mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze e i dati reperibili presso l'Ente di appartenenza, le relative articolazioni organizzative e territoriali e altri Enti.
94. Al fine di favorire il ripristino ambientale a seguito degli eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia a partire dall'ottobre 2018, l'Amministrazione regionale, in qualità di soggetto attuatore individuato con decreto n. 11 di data 8 novembre 2021 del Commissario delegato per la relativa emergenza, è autorizzata a concedere ai proprietari e ai conduttori dei boschi che ricadono nelle aree colpite un contributo per gli interventi di rimozione e recupero di alberi o tronchi caduti o abbattuti per effetto di detto evento.
95. I contributi sono concessi secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze n. 5639 del 20 maggio 2020, per gli interventi realizzati entro l'8 novembre 2021 in misura pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e regolarmente documentati, comprese le spese di progettazione. Non sono considerati costi ammissibili l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui il beneficiario possa recuperarla ai sensi della normativa vigente e gli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti o ricevibili. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda.
96. I contributi sono concessi secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
97. I richiedenti presentano domanda all'Ispettorato forestale competente per territorio dall'1 febbraio al 31 marzo 2022 secondo il modello approvato con decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale e pubblicato sul sito della Regione. Alla domanda sono allegate:
a) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto delle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui al comma 95;
b) la relazione di verifica finale redatta dal direttore dei lavori, dottore agronomo o forestale abilitato, attestante la regolare esecuzione degli interventi;
c) la quantificazione complessiva delle spese sostenute e la relativa documentazione giustificativa.
98. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Ispettorati forestali inviano l'elenco delle domande ammissibili, con l'indicazione dell'entità dei contributi concedibili, al Servizio foreste e Corpo forestale, che adotta i provvedimenti di concessione entro i trenta giorni successivi.
99. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, il contributo spettante a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto.
100. Per le finalità previste dal comma 94 è destinata la spesa di 234.660 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.
101. La Regione è autorizzata a concedere un aiuto in conto capitale per la realizzazione di un impianto di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nell'area territoriale corrispondente al Distretto venatorio n. 7 "Collio", in quanto zona priva di centri di lavorazione della selvaggina, caratterizzata da un'alta densità di ungulati oggetto di prelievo a fini venatori e di controllo della fauna selvatica.
102. L'aiuto di cui al comma 101 è concesso con la procedura a graduatoria di cui all' articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel limite dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e in conformità al regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
103. Sono considerate ammissibili le seguenti spese:
a) acquisto e installazione di celle refrigeranti e relative dotazioni tecniche;
b) acquisto e installazione delle dotazioni impiantistiche connesse con la movimentazione degli animali e delle carcasse;
c) lavori di costruzione o ristrutturazione di locali direttamente connessi con il trattamento della selvaggina uccisa a caccia;
d) lavori di realizzazione o adeguamento degli impianti idrici, elettrici e fognari direttamente connessi con il trattamento della selvaggina uccisa a caccia;
e) lavori necessari all'adeguamento dei locali agli standard igienici - sanitari previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
f) spese tecniche connesse con la realizzazione degli interventi.
104. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.
105. Le domande per la concessione dell'aiuto di cui al comma 101 sono presentate alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio caccia e risorse ittiche, mediante invio all'indirizzo PEC agricoltura@certregione.fvg.it, entro il 31 maggio 2022, corredate della seguente documentazione:
a) relazione tecnica illustrativa del progetto ed elaborati grafici descrittivi;
b) preventivo dettagliato di spesa, con l'indicazione della quota di costo a carico del proponente la domanda e della quota per cui viene richiesto l'aiuto;
c) documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile per almeno dieci anni dalla presentazione della domanda;
d) dichiarazione di impegno a gestire o far gestire il centro di lavorazione delle carni per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo del centro ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
106. L'istruttoria delle domande avviene a cura della Commissione di cui all' articolo 64 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), che ai fini dell'ammissibilità delle domande:
a) valuta la completezza della documentazione;
b) verifica l'adeguatezza del progetto rispetto ai requisiti previsti per il riconoscimento ai sensi del regolamento 2017/625/UE ;
c) verifica l'ammissibilità delle spese e determina l'ammontare della spesa ammessa a contributo.
107. Sulla base delle domande ammesse, viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubblicata sul sito della Regione entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande.
108. Per la predisposizione della graduatoria, le domande ammissibili vengono suddivise nelle seguenti categorie, di cui la prima è da considerarsi prioritaria rispetto la seconda:
a) domande relative a interventi di ristrutturazione di immobili di proprietà pubblica;
b) domande relative agli altri interventi.
109. All'interno delle due categorie, le domande vengono collocate in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito dalla Commissione di cui al comma 106, a ciascuna domanda, in applicazione dei criteri di selezione relativi all'adeguatezza del progetto previsti dall'allegato A - Tabella 2 della legge regionale 28/2017 . A parità di punteggio fra domande della stessa categoria, prevale quella per cui risulta la minor spesa ammessa a contributo.
110. L'aiuto è concesso, nel limite delle risorse disponibili, al soggetto che ha presentato la domanda collocatasi nella prima posizione della graduatoria, con decreto del Direttore del Servizio competente entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa: è oggetto di rendicontazione anche la quota di costo a carico del beneficiario, ridotta della medesima percentuale in cui è stata eventualmente ridotta la spesa ammessa a contributo in applicazione del comma 106, lettera c).
111. L'aiuto concesso può essere erogato in via anticipata nel limite del 50 per cento, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'erogazione dell'intero aiuto o dell'eventuale saldo è subordinata all'ottenimento del riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 148 del regolamento 2017/625/UE . Qualora il beneficiario non ottenga il riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 148 del regolamento 2017/625/UE , è richiesta la restituzione dell'importo eventualmente erogato in via anticipata, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi dell' articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000 . Qualora il beneficiario non rendiconti interamente la quota di spesa a suo carico, la somma da erogare è proporzionalmente ridotta.
112. Qualora l'obbligo di mantenere l'impegno di cui al comma 105, lettera d), non venga mantenuto, l'aiuto concesso è revocato ed è richiesta la restituzione dell'importo erogato ai sensi dell' articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000 . L'impegno si considera non mantenuto quando vengano accertate, anche a seguito di segnalazione formale, ripetute situazioni di impossibilità di conferimento della selvaggina uccisa a caccia.
113. Per le finalità previste dal comma 101 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.
114. Per le finalità previste dall' articolo 3, comma 53, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.
115. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere la prosecuzione dell'indagine sull'orticoltura non professionale e sulla gestione delle risorse idriche, è autorizzata a concedere un contributo alla Comunità di montagna del Gemonese, quale capofila del progetto pilota integrato già avviato e denominato "Il contributo degli orti familiari, degli orti urbani e dell'agricoltura non professionale per progettare i sistemi agroalimentari locali sostenibili, resilienti, in grado di produrre cibo sicuro e nutriente in un Friuli Venezia Giulia green", da realizzare in rete con i Comuni del territorio. La domanda è presentata al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
116. Per le finalità previste dal comma 115 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.
117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna della Carnia un contributo straordinario per l'anno 2022 ai fini della progettazione di uno studio di fattibilità riguardante la sistemazione e la regimentazione delle acque del "Rio Agalt" e del relativo bacino idrografico ricadente nei Comuni di Ravascletto, Cercivento e Sutrio.
118. Per le finalità di cui al comma 117, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il soggetto richiedente presenta domanda alla Direzione competente, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
119. Per le finalità previste dal comma 117 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.
120. All' articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 59 le parole << del periodo primaverile >> sono soppresse e le parole << dal 1 marzo 2021 al 15 settembre 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << dal 16 settembre 2021 al 31 marzo 2022 >>;

b)
al comma 60 le parole << per l'anno 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << nel 2022 >>;

c)
il comma 62 è sostituito dal seguente:
<<62. I Consorzi, entro il 14 aprile 2022, presentano alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari una relazione in cui sono illustrate le modalità di impiego dell'alimentazione di soccorso e sono riportati, per ciascun apicoltore richiedente e in possesso dei requisiti di cui al comma 59, il numero di alveari e il numero di sciami presenti nell'Anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre 2021, la tipologia di alimento acquistato, la spesa totale sostenuta, la spesa ammessa a contributo con l'esclusione dell'IVA e nel limite massimo di 20 euro per alveare e per sciame, nonché l'entità del contributo richiesto non inferiore all'importo minimo di 100 euro. Alla relazione sono allegate le domande di aiuto, sottoscritte da ciascun apicoltore e redatte secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, unitamente alla documentazione comprovante le spese sostenute nel periodo di cui al comma 59.>>.

121. Per le finalità previste dell' articolo 3, comma 59, della legge regionale 13/2021 , come modificato dal comma 120, lettera a), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.
122. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che svolgono attività di miglioramento delle specie animali allevate sul territorio regionale, valorizzando le stesse e i prodotti derivati, finanziamenti agevolati nell'ambito del "Programma Anticrisi COVID-19" di cui all' articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), per l'anticipazione del fabbisogno di liquidità relativo a progetti di investimento che favoriscono la continuità dell'offerta, il miglioramento della logistica, la concentrazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
123. Ai finanziamenti di cui al comma 122 sono applicate le disposizioni previste dalla Comunicazione della Commissione C (2021) 8442 del 18 novembre 2021 per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento.
124. I criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e la loro conversione parziale in sovvenzione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
125. Per le finalità previste dal comma 122 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
126. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Parole aggiunte al comma 36 da art. 3, comma 50, L. R. 13/2022
2Parole sostituite al comma 73 da art. 3, comma 8, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3Parole sostituite al comma 19 da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4Parole soppresse al comma 19 da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
5Parole soppresse al comma 28 da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 92, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
7Parole sostituite alla lettera a) del comma 9 da art. 3, comma 92, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8Parole aggiunte al comma 11 da art. 3, comma 92, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9Parole soppresse al comma 14 da art. 3, comma 92, lettera c), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10Parole soppresse al comma 8 da art. 49, comma 1, L. R. 5/2023
11Comma 4 sostituito da art. 3, comma 37, lettera a), L. R. 13/2023
12Parole aggiunte al comma 9 da art. 3, comma 37, lettera b), L. R. 13/2023
13Parole sostituite al comma 23 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14Parole sostituite al comma 24 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
15Comma 25 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
16Parole sostituite al comma 26 da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
17Comma 64 abrogato da art. 3, comma 86, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
18Comma 65 abrogato da art. 3, comma 86, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.