LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23

Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  31/12/2021
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)
1.
L' articolo 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 64
 (Popolazione residente)
1. Le disposizioni della presente legge che prendono a riferimento la popolazione sono applicate, se non diversamente disposto, basandosi sul dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di applicazione, fornito dalla struttura regionale deputata alla gestione dei dati statistici.
2. Per gli enti locali di nuova istituzione si prende a riferimento:
a) per il Comune risultante da fusione, la popolazione complessiva determinata ai sensi del comma 1, con riferimento ai Comuni fusionisti;
b) per le Comunità, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la popolazione complessiva determinata ai sensi del comma 1, con riferimento ai Comuni appartenenti alle rispettive Comunità.
3. Laddove espressamente previsto, il dato inerente la popolazione è incrementato dal numero dei cittadini stranieri, domiciliati nel territorio comunale, che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati. I relativi dati sono comunicati alla Regione dai Comuni interessati, su conforme certificazione delle competenti autorità militari.>>.

3. Al comma 39 bis dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo periodo dopo la parola << previsto >> sono aggiunte le seguenti: << , compatibilmente con le disponibilità di bilancio >>;

b)
il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

4.
Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono abrogate.

5.
L' articolo 20 della legge regionale 18/2016 è sostituito dal seguente:
<<Art. 20
 (Assunzione del personale non dirigente)
1. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e la disciplina vigente in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette previste dalla vigente normativa, avviene mediante le seguenti modalità:
a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;
b) mobilità di Comparto;
c) mobilità intercompartimentale;
d) procedure selettive, conformi ai principi dell'articolo 26, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano l'accesso dall'esterno in misura adeguata e comunque non inferiore al 50 per cento dei posti disponibili, o avviamento dalle liste di collocamento per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), o presso altre pubbliche amministrazioni, o contratti di formazione lavoro nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia.
2. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico può, altresì, avvenire, in alternativa alla previsione di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, mediante le progressioni fra le categorie, da realizzarsi tramite procedura comparativa secondo la disciplina definita dalle singole amministrazioni.>>.

6.
Al comma 22 dell'articolo 56 della legge regionale 18/2016 le parole << entro il 31 dicembre 2021 dalla rideterminazione della dotazione organica >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 dicembre 2022 >>.

7.  
( ABROGATO )
(1)
8.  
( ABROGATO )
(2)
9.
Il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), è sostituito dal seguente:
<<5. Le risorse della concertazione possono essere utilizzate per integrare la realizzazione di interventi già parzialmente finanziati da altre assegnazioni regionali purché non vadano a coprire l'eventuale quota di cofinanziamento obbligatoria dell'ente locale prevista dalla disciplina di settore.>>.

10. Gli Enti di decentramento regionale, di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), a cui è attribuita la competenza esclusiva in materia di edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, nonché la gestione dei relativi immobili adibiti a edifici scolastici, possono concedere in uso gli impianti sportivi di pertinenza, tenuto conto delle prioritarie esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive degli istituti scolastici, nonché delle modalità attuative previste per gli istituti stessi dalla normativa nazionale, a società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti, anche mediante accordi con i Comuni proprietari.
11. Gli Enti di decentramento regionale possono altresì concedere in uso le pertinenze destinate a uso diverso da quello sportivo, tenuto conto delle prioritarie esigenze dell'attività didattica degli istituti scolastici, nonché delle modalità attuative previste per gli istituti stessi dalla normativa nazionale, a soggetti terzi per attività compatibili con le caratteristiche strutturali e in conformità alle autorizzazioni di agibilità concesse dagli organismi competenti.
12. L'Ente di decentramento regionale competente per territorio disciplina con regolamento l'uso degli immobili di cui ai commi 10 e 11. Nel regolamento sono stabilite, in particolare, le tipologie di tariffa, le agevolazioni e le eventuali esenzioni.
13. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 12, gli Enti di decentramento regionale sono autorizzati ad applicare le tariffe adottate dall'Unione territoriale intercomunale a cui sono subentrati.
14. Il termine di rendicontazione delle risorse concesse al Comune di Azzano Decimo ai sensi dell'articolo 11, commi da 35 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), del cofinanziamento a carico dell'ente, nonché di trasmissione della dichiarazione attestante gli oneri complessivamente sostenuti per l'intervento denominato "ampliamento, ristrutturazione, adeguamento sismico ed energetico della scuola primaria Cesare Battisti" è fissato al 31 dicembre 2024.
15.
L'intervento individuato al n. 68 nella tabella O " Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2021-2023 ", allegata alla legge regionale 6 agosto 2021 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), articolo 9, commi 54, 55 e 56, denominato " Miglioramento antisismico di edifici scolastici (scuola secondaria Bertoli) " assegnato al Comune di Pasian di Prato è modificato in " Miglioramento antisismico di edifici scolastici (scuola primaria di Colloredo) ".

Note:
1Comma 7 abrogato da art. 19, comma 1, lettera h), L. R. 9/2023
2Comma 8 abrogato da art. 19, comma 1, lettera h), L. R. 9/2023