LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23

Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  31/12/2021
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), le parole << 31 dicembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 gennaio 2022 >>.

2.
Il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), è sostituito dal seguente:
<<10. La domanda di contributo è corredata della documentazione di cui all' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>.

3.
Dopo l' articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25 (Interventi regionali per favorire la realizzazione dell'interporto di Cervignano, del centro merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo dell'intermodalità), è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Pianificazione dell'interporto di Cervignano)
1. Alla scadenza del periodo decennale di efficacia del piano particolareggiato di cui all'articolo 3, la pianificazione dell'interporto viene attuata mediante l'approvazione di un Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica, di seguito PAC, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), fatto salvo quanto disposto dal comma 2, su proposta della società per azioni prevista dall'articolo 31, commi 3 e 4, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), la quale vi provvede conformemente agli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione regionale in qualità di concedente.
2. L'accertamento della compatibilità del PAC adottato con il Piano territoriale regionale, con il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, nonché con il Piano regolatore generale comunale, vigenti e adottati, è effettuato di concerto dal Comune e dalla Regione entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di cui al comma 1 ed è oggetto di atto d'intesa ovvero di accordo di programma ai sensi della disciplina regionale vigente. Qualora, in sede di accertamento, si rilevi contrasto con i suddetti piani e strumenti di pianificazione, la Regione promuove il superamento di tale contrasto indicando le opportune modifiche del PAC o del piano regolatore generale comunale, nell'ambito dell'intesa o dell'accordo di programma.
3. Fino all'approvazione del PAC di cui al comma 1 conservano efficacia le previsioni del vigente Piano particolareggiato di cui all'articolo 3 o sua variante.>>.

4.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25/1990 dopo le parole << In attuazione del Piano particolareggiato di cui al precedente articolo 3 >> sono inserite le seguenti: << o del PAC di cui all'articolo 3 bis >>.

5. In considerazione della situazione di commissariamento che ha coinvolto il Comune di Andreis negli anni 2019 e 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 200.000 euro, concesso con il decreto n. 4270/TERINF del 17 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per l'intervento di riqualificazione urbana individuato con il provvedimento di concessione, nonostante il mancato rispetto del termine perentorio di aggiudicazione dei lavori, scaduto il 17 novembre 2021.
6. Per le finalità di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Andreis presenta al Servizio competente istanza motivata volta alla conferma del finanziamento, corredata di un cronoprogramma finanziario e dei lavori aggiornato. Con il decreto di conferma sono stabiliti i termini di aggiudicazione dei lavori, di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.
7. In attuazione delle disposizioni previste dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , in particolare dall'articolo 9, comma 1, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione europea il 30 aprile 2021 ai sensi dell' articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241, il quale prevede, tra le riforme abilitanti, l'istituzione di uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, Regioni e Città metropolitane, è istituito presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, in deroga alle disposizioni della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), una struttura di missione dedicata alle procedure d'appalto denominata <<Ufficio per le procedure d'appalto>> alle dirette dipendenze del Direttore centrale che ne assume la Direzione.
8. L'Ufficio per le procedure d'appalto esercita le seguenti funzioni amministrative:
a) coordina e supporta, in attuazione delle disposizioni statali e regionali riguardanti il PNRR, le procedure di appalto e i conseguenti adempimenti per l'attuazione dei progetti del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) spettanti alla Regione, indipendentemente dall'articolazione in uno o più centri di costo;
b) fornisce il necessario supporto nelle procedure d'appalto a favore degli enti locali interessati e di tutti i soggetti attuatori di cui alla parte III della nota di aggiornamento al DEFR, anche attraverso l'applicazione degli istituti previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ovvero attraverso la stipulazione di specifiche convenzioni;
c) promuove e coordina, anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari, le attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR, anche mediante la reingegnerizzazione delle procedure e gli interventi di semplificazione;
d) svolge attività di monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti al fine di verificare il rispetto dei relativi cronoprogrammi;
e) in ambito regionale agisce come interlocutore unico in materia di appalti nei rapporti con le istituzioni centrali e rappresenta il punto di contatto con la cabina di regia regionale.
9.
Al comma 4 dell'articolo 39 ter della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), le parole << del volume utile o della superficie utile degli edifici esistenti >> sono sostituite dalle seguenti: << dei volumi o delle superfici utili e accessorie degli edifici esistenti o già autorizzati mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2018 >>.

10. All' articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Prima dell'adozione della variante il Comune:
a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte II del decreto legislativo 42/2004 , ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni; nella comunicazione il Comune precisa se il progetto di variante interessi beni aventi le caratteristiche di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 42/2004 ;
b) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 42/2004 , ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; a questo fine il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3;
c) provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all' articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988 , e di cui alla legge regionale 16/2009 , o a ottenere il parere geologico secondo la disciplina di settore.>>;

b)
al comma 2 dopo le parole: << delle fattispecie di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio Comunale >> sono inserite le seguenti: << previo adeguamento alle eventuali prescrizioni rese nei pareri di cui al comma 1 bis >>;

c)
al comma 5 le parole << alle prescrizioni ministeriali e >> sono soppresse;

d)
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
<<9 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera f), qualora le opere da realizzare non risultino conformi agli obiettivi e strategie del piano struttura, le varianti di cui al presente articolo possono comportare le necessarie e connesse modifiche alla parte strutturale.>>.

11.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), è abrogata.

12.
Al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le parole << con un tetto massimo di spesa per ciascuna corsa pari a 10 euro, >> sono soppresse.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le assegnazioni statali e comunitarie finalizzate al rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale ai gestori del relativo servizio.
14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate alla copertura delle spese per l'acquisto di materiale rotabile da parte dei gestori del servizio sostenute o da sostenersi nel rispetto dei provvedimenti statali e comunitari di assegnazione e delle norme comunitarie di settore, nonché per la copertura dei costi delle infrastrutture e degli impianti da realizzare per il rinnovo sostenibile degli autobus nel rispetto di quanto previsto nei provvedimenti statali e comunitari di assegnazione.
15. In relazione alle annualità sino al 2022, contestualmente al trasferimento delle risorse di cui al comma 13, è disposto il recupero, mediante compensazione, del corrispettivo del servizio già pagato dalla Regione a sostegno delle spese per il rinnovo degli autobus derivanti dagli obblighi contrattuali.
15 bis. In ordine alle annualità 2023 e successive, contestualmente al trasferimento delle risorse di cui al comma 13, è disposto il recupero, mediante compensazione, del corrispettivo del servizio a sostegno delle spese per il rinnovo degli autobus derivanti dagli obblighi contrattuali.
15 ter. In alternativa al recupero, mediante compensazione, del corrispettivo del servizio pagato dalla Regione a sostegno delle spese per il rinnovo degli autobus derivanti dagli obblighi contrattuali, come previsto dai commi 15 e 15 bis, tali importi possono essere utilizzati direttamente dai gestori del servizio di TPL, a copertura delle spese eccedenti gli oneri, a carico dei predetti gestori, per il rinnovo del parco autobus previsto dal contratto di servizio, al fine dell'attuazione del programma operativo di rinnovo evolutivo del parco mezzi TPL (PREPM-TPL), definito in coerenza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di riduzione delle emissioni.
15 quater. Il PREPM-TPL, approvato dalla Giunta regionale, prevede una progressiva sostituzione del parco autobus TPL diesel con autobus a minori emissioni, ed è definito con l'obiettivo di una sostituzione, entro il 2030, di almeno il 50 per cento del parco diesel con autobus elettrici, a idrogeno o CNG/LNG. Il PREPM-TPL comprende anche le infrastrutture e gli impianti da realizzare per il rinnovo sostenibile degli autobus.
15 quinquies. I costi di attuazione del PREPM-TPL trovano copertura negli importi a carico dei gestori dei servizi di TPL per il rinnovo del parco autobus previsto dal contratto di servizio e nelle risorse di cui ai commi 13 e 15 ter.
16. All'attuazione del disposto di cui ai commi da 13 a 15 quinquies si provvede sulla base di convenzioni da stipularsi tra la Regione e i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, che disciplinano, in particolare, le modalità di trasferimento delle assegnazioni, di recupero dei corrispettivi e di rendicontazione.
17. All' articolo 14 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.>>;

b)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base a un contratto di gestione.>>.

Note:
1Parole aggiunte al comma 14 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 13/2022
2Parole sostituite al comma 15 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2022
3Comma 15 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 13/2022
4Comma 15 ter aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 13/2022
5Comma 15 quater aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 13/2022
6Comma 15 quinquies aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 13/2022
7Comma 16 sostituito da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 13/2022
8Parole aggiunte al comma 13 da art. 5, comma 6, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9Parole aggiunte al comma 14 da art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.