LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23

Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  31/12/2021
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 11
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Al comma 1 ter dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole << , a condizione che abbiano manifestato la volontà di non aderire ai contratti quadro entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano stesso >> sono soppresse.

2. All' articolo 57 ter della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla rubrica dopo le parole << demanio marittimo >> sono aggiunte le seguenti: << ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio >>;

b)
al comma 1 dopo le parole << pregresso utilizzo >> sono inserite le seguenti: << senza titolo >> e dopo le parole << alla legge regionale 10/2017 >> sono inserite le seguenti: << ovvero nel caso di utilizzazioni difformi dal titolo concessorio >>.

3.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 bis della legge regionale 15 0 ttobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è sostituita dalla seguente:
<<a) rilascio di concessioni relative a istanze presentate da soggetti privati dopo l'1 gennaio 2022 per la realizzazione di opere sui beni del demanio idrico regionale ricadenti nell'ambito territoriale di competenza;>>.

4.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), le parole << per l'annualità 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << per l'annualità 2022 >>.

5. I terreni acquisiti dai Comuni con le modalità di cui all' articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), con destinazione a verde pubblico, possono essere destinati alle finalità di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani).