LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23

Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  31/12/2021
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è inserito il seguente:
<<3 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli altri casi in cui il Presidente della Regione può disporre che la seduta della Giunta regionale si svolga in modalità telematica.>>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 56 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dopo le parole << non è dovuta quando il versamento venga effettuato >>, sono inserite le seguenti: << con il sistema pagoPA >>.

3. All' articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << emittenti televisive e radiofoniche locali). >> sono aggiunte le seguenti: << Le emittenti televisive devono altresì essere risultate assegnatarie di capacità trasmissiva per l'area tecnica At06 Friuli Venezia Giulia in esito al bando di gara, pubblicato il 23 luglio 2021, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto la procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA). >>;

b)
alla lettera a) del comma 6 le parole << 20 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 5 per cento >>.