LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Capo IV
 Promozione della parità di genere e delle pari opportunità
Art. 29
 (Promozione delle pari opportunità)
1. La Regione adotta il principio della trasversalità delle politiche di genere in tutte le politiche pubbliche regionali con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, della formazione, della cultura e sport, del lavoro, delle attività economiche, del sociale e della Sanità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove:
a) iniziative per la diffusione della cultura e dei valori di uguaglianza tra i generi, in tutti i contesti sociali, economici, culturali e territoriali;
b) progetti per il contrasto degli stereotipi di genere al fine di favorire la scelta consapevole e libera delle carriere di studio, dei lavori e delle professioni di ciascuno, uguali opportunità nello sviluppo delle capacità e nell'applicazione dei talenti individuali in tutte le discipline e, in particolare, in quelle matematiche, tecniche e scientifiche;
c) politiche di conciliazione e di condivisione delle responsabilità al fine di favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini;
d) interventi volti a favorire il superamento del divario retributivo tra uomini e donne e a promuovere una eguale valorizzazione delle competenze ed equa remunerazione;
e) iniziative volte a promuovere l'occupazione femminile e il lavoro qualificato delle donne nelle imprese private e nel lavoro autonomo, favorendone l'ingresso nel mercato del lavoro, la formazione, la progressione di carriera e l'imprenditorialità femminile;
f) iniziative di sensibilizzazione a contrasto della violenza di genere;
g) ricerche, studi e raccolta sistematica di documentazione sulla condizione di vita e di lavoro delle donne e sulle discriminazioni;
g bis) l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, con particolare riguardo a quelli sopra le soglie di rilevanza comunitaria e nei contratti di servizio pubblico, nelle convenzioni e negli atti di concessione stipulati tra le società controllate e partecipate dalla Regione o da un ente locale, di specifiche clausole che operino quali meccanismi premiali orientati a favorire l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).
(1)
Note:
1Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 4, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 30
 (Iniziative dirette a diffondere la cultura per la parità di genere)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di dare attuazione ai principi di cui all'articolo 29, realizza, anche attraverso l'utilizzo di fondi nazionali o comunitari e anche in convenzione con altri soggetti portatori di interesse, proprie iniziative e sostiene, con contributi economici, progetti diretti a diffondere e sensibilizzare la cultura per la parità di genere e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale.
2. I progetti di cui al comma 1 sono promossi e gestiti da enti pubblici, dagli enti del Terzo settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 , che abbiano tra i loro scopi statutari la promozione della parità di genere e il sostegno all'occupazione femminile e dalle organizzazioni sindacali e datoriali.
3. Con regolamento regionale sono determinati criteri e modalità generali riguardanti la concessione di contributi per i progetti di cui al comma 1, i requisiti dei beneficiari, nonché i contenuti degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.