Art. 6
(Carta Famiglia)
1. La Regione istituisce la Carta Famiglia quale misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico attraverso l’applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe, o nell’erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare diversi da quelli che soddisfano bisogni primari, ovvero di specifiche imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.
1 bis. Le funzioni amministrative per la gestione della Carta famiglia sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, della regione.
2.
La Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza al genitore richiedente con almeno un figlio a carico, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro in corso di validità, residente per un periodo di almeno ventiquattro mesi continuativi nel territorio regionale e appartenente a una delle seguenti categorie:
a) cittadini italiani;
b)
cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
(Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
c)
titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3
(Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
d)
titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
d bis)
i titolari per permesso di soggiorno per protezione speciale o di permesso di soggiorno per casi speciali;
d ter) i titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea emergenza Ucraina;
3.
In caso di separazione o divorzio, la Carta è attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. Ai genitori adottivi la Carta è riconosciuta fin dall'avvio del periodo di affidamento preadottivo. La Carta è altresì riconosciuta alle persone affidatarie di minori, ai sensi della
legge 4 maggio 1983, n. 184
(Diritto del minore ad una famiglia), per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
4. La madre con figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza può presentare domanda di Carta Famiglia e accedere alle agevolazioni collegate anche in assenza di attestazione ISEE.
4 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025, possono presentare domanda di Carta famiglia e accedere alle agevolazioni collegate in assenza di attestazione ISEE i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione in base all'
articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza.
5. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di presentazione della domanda, di rilascio e validità di Carta Famiglia, i benefici attivabili con riferimento alle categorie merceologiche e le tipologie di servizi a essa connesse, le modalità di applicazione delle relative agevolazioni, che possono essere modulate anche in base al numero dei figli a carico, alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare, alla residenza continuativa nel territorio regionale e alla spesa sostenuta.
6. I Comuni possono attivare autonomamente le agevolazioni di cui al comma 1, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.
7. La Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'applicazione di riduzioni di costi per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
4Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 8/2022
5Parole aggiunte al comma 5 da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 8/2022
6Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 73, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 44, L. R. 7/2024
8Lettera d ter) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 74, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.