LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Capo VI
 Norme finali e transitorie
Art. 38
 (Delega di funzioni amministrative)
1. L'esercizio di funzioni amministrative relative ai benefici attivabili ai sensi dell'articolo articolo 6, comma 5, e agli interventi previsti dall'articolo 13 della presente legge può essere delegato, in tutto o in parte, ai comuni, singoli o associati, agli enti gestori dei servizi sociali e alle aziende sanitarie regionali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli interventi e i relativi soggetti delegati di cui al comma 1, nonché le modalità di trasferimento dei fondi per il finanziamento dei benefici attivati e le modalità con cui l'Amministrazione regionale concorre al finanziamento degli oneri di gestione sostenuti dagli stessi.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 39
 (Cumulabilità dei benefici e controlli)
1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico, fatte salve diverse disposizioni di leggi statali o regionali.
2. Per i controlli relativi alla rendicontazione dei contributi concessi in attuazione della presente legge la Regione è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con le autorità competenti.
Art. 40
 (Spese dirette)
1. Al fine di consentire una compiuta attuazione delle norme di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per convenzioni, collaborazioni professionali, prestazioni di servizio e azioni di comunicazione e informazione necessarie alla predisposizione e monitoraggio della programmazione e all'attuazione degli interventi di competenza regionale, nonché per l'organizzazione di iniziative convegnistiche e seminariali di studio e divulgazione delle conoscenze sui temi che formano oggetto dell'azione regionale in materia.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi dell'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina (ASUGI), Area Welfare di Comunità, a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale di cui alla presente legge, e in particolare quelle di cui agli articoli 6, 7, 13 e 41.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attività per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 2 e le modalità con cui assicura il finanziamento degli oneri da questo sostenuti.
Art. 41
 (Monitoraggio delle politiche)
1. Al fine di approfondire e rendere disponibili informazioni aggiornate sull'attuazione delle politiche rivolte alla famiglia, ai giovani e alla promozione delle pari opportunità nel territorio regionale, il Servizio competente in materia di politiche familiari svolge funzioni di monitoraggio, in collaborazione con l'Osservatorio politiche del lavoro di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 18/2005 e con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all' articolo 26 della legge regionale 6/2006 , anche attraverso l'utilizzo di data base integrati da elaborare con metodi statistici e predittivi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Servizio è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati.
Art. 42
 (Clausola valutativa)
1. II Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno della famiglia e di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni biennali che forniscano informazioni dettagliate sull'attuazione della legge, sugli effetti riscontrati e sulle eventuali criticità emerse.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.
Art. 43
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogati, in particolare:

a) la legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare);
b) la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);
c) i commi 8, 8 bis e 11 dell' articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);
d) la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 28 (Interventi per il sostegno al mantenimento dei minori. Modifica della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità));
f) i commi 41 e 42 dell' articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007);
g) il comma 31 e 32 dell' articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);
h) i commi da 26 a 35 e i commi da 86 a 89 dell' articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
i) la legge regionale 12 febbraio 2009, n. 3 (Modifica dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), riguardante interventi di sostegno al mantenimento dei minori);
j) i commi da 1 a 6 dell' articolo 26 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici));
k) i commi 14 e 33 dell' articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);
l) i commi da 20 a 30 dell' articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
m) gli articoli da 25 a 47 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
n) i commi 5, 7, 8, 9 e 10 dell' articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
o) i commi da 1 a 6 dell' articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);
p) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale);
q) i commi da 36 a 40 dell' articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2011 n. 18 (Legge finanziaria 2012);
r) la legge regionale 5/2012 , a eccezione degli articoli 24 e 38;
s) gli articoli 284 e 316 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
v) l' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22 (Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti);
w) i commi da 5 a 7 e da 19 a 23 dell' articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);
y) i commi 33 dell'articolo 6, 32 dell'articolo 7 e 42 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);
z) il comma 41 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale);
aa) l' articolo 30 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro);
cc) i commi da 47 a 54 dell' articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);
dd) il comma 18 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);
ee)
l' articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016);

ff) la legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione);
gg) la legge regionale 12 aprile 2017, n. 8 (Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);
hh) la legge regionale 24 maggio 2017, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti la promozione di progetti scolastici per lo studio dei principi di educazione alla cittadinanza);
ii) la legge regionale 24 maggio 2017, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo);
jj) il comma 38 dell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019);
kk) i commi da 90 a 93 dell' articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
ll) la legge regionale 23 febbraio 2018, n. 7 (Crescere in Friuli Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti);
mm) i commi da 15 a 17 dell' articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili);
nn) il comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);
pp) il comma 1 dell'articolo 91 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale);
qq) il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).
Art. 44
 (Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 6, comma 5, della presente legge continua a trovare applicazione l’ articolo 10 della legge regionale 11/2006 e il relativo regolamento attuativo.
2. La Carta Famiglia rilasciata in base al regolamento di cui all' articolo 10, comma 3, della legge regionale 11/2006 conserva la sua validità fino alla scadenza originariamente prevista.
3. Il contributo di cui all'articolo 8, commi da 34 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) relative alle nascite avvenute fino al 31 dicembre 2021 è riconosciuto anche a favore degli aventi diritto a richiedere la Carta Famiglia di cui all'articolo 6 della presente legge.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina degli interventi previsti dall' articolo 28 bis della legge regionale 16/2014 , come inserito dall'articolo 19 della presente legge continuano a trovare applicazione i commi 1, 2 e 3 dell' articolo 22 della legge regionale 5/2012 e il relativo regolamento attuativo.
5. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi previsti dall' articolo 11 bis della legge regionale 13/2004 , come inserito dall'articolo 23 della presente legge continua a trovare applicazione l' articolo 19 della legge regionale 5/2012 e i relativi regolamenti attuativi.
6. Le consulte comunali dei giovani istituite ai sensi dell' articolo 6 bis della legge regionale 5/2012 operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare fino alla scadenza originariamente prevista.
7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 30, comma 3, della presente legge continua a trovare applicazione l’articolo 7, commi 8 e 8 bis, della legge regionale 12/2006 e la relativa regolamentazione attuativa.
8. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 35, comma 6, della presente legge continua a trovare applicazione l’ articolo 13 della legge regionale 11/2006 e la relativa regolamentazione attuativa.
9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina dell'intervento di cui all'articolo 36, comma 4, della presente legge continua a trovare applicazione l' articolo 9 bis della legge regionale 11/2006 e la relativa regolamentazione attuativa.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 28 bis della legge regionale 16/2014 , come inserito dall'articolo 19 della presente legge e 11 bis della legge regionale 13/2004 , come inserito dall'articolo 23 della presente legge, i regolamenti attuativi rispettivamente degli articoli 22 e 19 della legge regionale 5/2012 continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 57, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2Parole sostituite al comma 7 da art. 57, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3Parole sostituite al comma 8 da art. 57, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
Art. 45
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per la finalità di cui all'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all’interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per la finalità di cui all'articolo 6, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per la finalità di cui all'articolo 7, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 27.140.000 euro, suddivisa in ragione di 13.640.000 euro per l'anno 2022 e di 13.500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante:
a) storno di complessivi 1 milione di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
b) storno di complessivi 1 milione di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
c) storno di complessivi 1.500.000 euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
d) rimodulazione di complessivi 4 milioni di euro, suddivisi in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
e) storno di 640.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
f) storno di complessivi 19 milioni di euro, suddivisi in ragione di 9 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, si provvede a valere sullo stanziamento:
a) della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
b) della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
c) della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Per la finalità di cui all’articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 3.360.000 euro, suddivisa in ragione di 1.360.000 euro per l’anno 2022 e 2 milioni di euro per l’anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Per la finalità di cui all'articolo 13, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Per le finalità di cui all' articolo 28 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014 , come introdotto dall'articolo 19, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Agli oneri derivanti all' articolo 28 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014 , come introdotto dall'articolo 19, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15. Per la finalità di cui all'articolo 20, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Agli oneri derivanti dall'articolo 20, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. Per la finalità di cui all'articolo 20, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
20. Per la finalità di cui all'articolo 22 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
21. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
22. Per le finalità di cui all' articolo 11 bis della legge regionale 13/2004 , come introdotto dall'articolo 23, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
25. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
26. Per la finalità di cui all'articolo 26 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
27. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
28. Per la finalità di cui all'articolo 28 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
29. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
30. Per la finalità di cui all'articolo 30 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
31. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 30 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
32. Agli oneri derivanti dall'articolo 31, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
33. Agli oneri derivanti dall'articolo 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
34. Agli oneri derivanti dall'articolo 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
35. Agli oneri derivanti dall'articolo 34, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
36. Per la finalità di cui all'articolo 35 è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
37. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 36 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
38. Per la finalità di cui all'articolo 36 è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
39. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 38 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
40. Agli oneri derivanti dall'articolo 37, con riferimento alle assegnazioni statali per l'attuazione del comma 250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del comma 483 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
41. Per la finalità di cui all'articolo 40, comma 1, anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 15 e 41, è autorizzata la spesa di 30.000 euro, per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
42. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 41 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
43. Per la finalità di cui all'articolo 40, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
44. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 43 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
45. Per le finalità dell'articolo 44, comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa sul bilancio regionale per gli anni 2021-2023.
46. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
47. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 46 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
48. Agli oneri derivanti dall'articolo 21, in relazione a quanto disposto dall' articolo 63, comma 3 della legge regionale 18/2005 , si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
49. Qualora successivamente alla rendicontazione da parte dei Comuni e degli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni delle risorse assegnate per gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 35 e 36, l'importo dei benefici erogati risulti inferiore rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare la compensazione con i fondi assegnati per l'anno successivo.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2Parole sostituite al comma 8 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 46
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.