LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Capo II
 Misure a favore dei progetti di vita delle famiglie
Art. 6
 (Carta Famiglia)
1. La Regione istituisce la Carta Famiglia quale misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico attraverso l’applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe, o nell’erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare diversi da quelli che soddisfano bisogni primari, ovvero di specifiche imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.
1 bis. Le funzioni amministrative per la gestione della Carta famiglia sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, della regione.
2. La Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza al genitore richiedente con almeno un figlio a carico, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro in corso di validità, residente per un periodo di almeno ventiquattro mesi continuativi nel territorio regionale e appartenente a una delle seguenti categorie:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
d bis) i titolari per permesso di soggiorno per protezione speciale o di permesso di soggiorno per casi speciali;
e) i soggetti di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
f) titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca ai sensi dell' articolo 27-ter del decreto legislativo 286/1998 .
3. In caso di separazione o divorzio, la Carta è attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. Ai genitori adottivi la Carta è riconosciuta fin dall'avvio del periodo di affidamento preadottivo. La Carta è altresì riconosciuta alle persone affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
4. La madre con figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza può presentare domanda di Carta Famiglia e accedere alle agevolazioni collegate anche in assenza di attestazione ISEE.
5. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di presentazione della domanda, di rilascio e validità di Carta Famiglia, i benefici attivabili con riferimento alle categorie merceologiche e le tipologie di servizi a essa connesse, le modalità di applicazione delle relative agevolazioni, che possono essere modulate anche in base al numero dei figli a carico, alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare, alla residenza continuativa nel territorio regionale e alla spesa sostenuta.
6. I Comuni possono attivare autonomamente le agevolazioni di cui al comma 1, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.
7. La Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'applicazione di riduzioni di costi per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
4Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 8/2022
5Parole aggiunte al comma 5 da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 8/2022
6Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 73, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 7
 (Dote famiglia)
1. Al fine di garantire ai minori l'opportunità di accedere a contesti educativi, ludici e ricreativi, nonché di favorire il bilanciamento dei tempi di vita familiare e i tempi di vita lavorativa, la Regione istituisce la dote famiglia quale misura finanziaria diretta a facilitare la fruizione e l'acquisizione di servizi di conciliazione, di cura e di sostegno alla funzione genitoriale ed educativa.
1 bis. Le funzioni amministrative per la gestione della Dote famiglia sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, della regione.
2. Tramite la dote famiglia si riconosce un contributo annuale, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, per le spese sostenute nell'anno di riferimento per le seguenti prestazioni e servizi:
a) servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi rivolti ai minori, organizzati in orari e periodi extra scolastici;
b) percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere;
c) servizi culturali;
d) servizi turistici;
e) percorsi didattici e di educazione artistica e musicale;
f) attività sportive.
3. I servizi di cui al comma 2 sono erogati da soggetti pubblici, privati o enti del Terzo settore, fruiti nel territorio regionale e organizzati nel rispetto delle normative di settore.
4. Per accedere alla Dote famiglia il richiedente deve essere titolare della Carta Famiglia in corso di validità, di cui all'articolo 6, e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 35.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)). Il richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.
4 bis. La madre con figli minori a carico, titolare di Carta famiglia in corso di validità, inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza può richiedere la Dote famiglia al proprio Comune di residenza anche in assenza di attestazione ISEE. La richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.
5. Con regolamento regionale sono definiti le modalità di presentazione della domanda e l’intensità della misura di cui al comma 1, che può essere modulata in relazione al numero dei figli minori a carico, alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare e alla residenza continuativa nel territorio regionale.
6. La dote famiglia è cumulabile con altri benefici e contributi di natura pubblica o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare di cui al comma 4 esclusivamente per la spesa non coperta dalla dote e comunque non oltre la spesa complessiva sostenuta. La dote famiglia non è cumulabile con i benefici di cui all' articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2Comma 4 sostituito da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3Comma 4 bis aggiunto da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 54, comma 1, lettera d), L. R. 8/2022
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 78, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 73, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 8
 (Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni)
1. La Regione, al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità, promuove l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni.
2. Nell'ambito delle politiche di settore, la Regione favorisce l'accesso al sistema integrato di cui al comma 1 attraverso misure di sostegno dedicate alle famiglie e al sistema dei servizi previsti dalla legge regionale 20/2005 e dalla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).
3. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età, la Giunta regionale, in attuazione dell' articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e nei limiti delle disponibilità del bilancio, adotta la programmazione pluriennale dell'offerta educativa in termini quantitativi e qualitativi del sistema, le priorità e le linee di sviluppo e potenziamento.
Art. 9
  (Modifiche alla legge regionale 13/2018)
1. Alla legge regionale 13/2018 sono introdotte le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 18 le parole: << di istruzione >> sono soppresse;

b)
al comma 1 dell'articolo 21 le parole: << di istruzione >> sono soppresse;

c)
al comma 2 dell'articolo 52 quater dopo le parole << anche su base pluriennale >> sono aggiunte le seguenti: << , favorire la graduale attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni anche attraverso la realizzazione dei Poli per l'infanzia di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) >>;

d)
al comma 3 dell'articolo 52 quater dopo le parole << gli esiti finali degli alunni ed i casi di disagio e di abbandono scolastico >> sono aggiunte le seguenti: << , l'evoluzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni >>.

Art. 10
 (Promozione della previdenza complementare)
1. Al fine di accompagnare le fasi di transizione dei progetti di vita della famiglia, la Regione riconosce al nucleo familiare in possesso della Carta Famiglia di cui all’articolo 6, in corso di validità e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 35.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), un contributo annuo a sostegno dei versamenti effettuati nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza in un fondo di previdenza complementare intestato al minore, aperto presso un fondo iscritto all’Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
1 bis. La madre con figli minori a carico, titolare di Carta famiglia in corso di validità, inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza può richiedere il contributo anche in assenza di attestazione ISEE.
2. Il contributo è riconosciuto, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, dall’anno civile successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per i figli minori, anche adottati.
3. L'importo del contributo è determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale ed è subordinato alla permanenza della residenza nel territorio regionale.
4. Con regolamento regionale sono definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le modalità di erogazione, eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni statali aventi le medesime finalità e ogni altro elemento necessario per la sua attuazione.
5.  
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 15/2022
2Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 15/2022
3Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 8, lettera b), L. R. 15/2022
4Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 8, lettera c), L. R. 15/2022
5Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 8, lettera d), L. R. 15/2022
6Comma 5 abrogato da art. 7, comma 8, lettera e), L. R. 15/2022
7Parole soppresse al comma 1 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
8Parole soppresse al comma 4 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
9Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 73, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 11
 (Fondo di garanzia per le operazioni di microcredito)
1. L'Amministrazione regionale supporta l'accesso al microcredito da parte dei nuclei familiari in possesso della Carta Famiglia di cui all'articolo 6.
2. Ai fini della presente legge per microcredito si intende il finanziamento di ammontare non superiore a 10.000 euro, avente i requisiti di cui all' articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
3. La Regione istituisce un Fondo di garanzia con gestione fuori bilancio quale organismo strumentale della Regione, dotato di autonomia gestionale contabile e privo di personalità giuridica, attraverso il quale garantisce le operazioni di microcredito fino a una percentuale massima dell’80 per cento della quota capitale del finanziamento erogato.
4. Con regolamento regionale sono definite le caratteristiche delle operazioni finanziabili, le modalità procedurali e i requisiti delle convenzioni, approvate con deliberazione della Giunta regionale, che gli operatori finanziari sono tenuti a stipulare con la Regione per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui al comma 3.
5. L'operatore finanziario, per ciascuna operazione, deve fornire l'evidenza di quanto incide la garanzia prestata dal fondo sulle condizioni contrattuali applicate all'operazione di microcredito.
6. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina anche le procedure per il recupero del credito a cura dell'operatore finanziario sulla base del principio che le somme recuperate sono attribuite alla Regione in proporzione all'importo garantito.
7. L'Amministrazione regionale per l'attività di gestione del Fondo può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati, anche in house.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 55, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 12
 (Misure fiscali)
1. La Regione, ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione riconoscendo un "fattore famiglia".
Art. 13
 (Progetti degli enti del Terzo settore)
1. La Regione sostiene i progetti rivolti alle famiglie per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di sostegno alla genitorialità promossi e gestiti dagli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 117/2017 , iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e operanti nel territorio regionale.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti le modalità di individuazione degli ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti, i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili, le modalità di presentazione della domanda e di rendicontazione, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, le modalità di quantificazione del contributo, le tipologie di spese ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali anticipi, le modalità di effettuazione di verifiche e controlli.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
2Parole soppresse al comma 2 da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
Art. 14
 (Valorizzazione del sistema di servizi del territorio per le famiglie)
1. La Regione riconosce il ruolo chiave dei soggetti pubblici, degli enti del Terzo settore e dei privati, nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che promuovono, attraverso la proposta di modelli organizzativi di servizio, iniziative ed eventi dedicati, riduzioni o agevolazioni tariffarie, azioni volte a facilitare l'accesso ai servizi del territorio da parte delle famiglie e dei giovani, nei seguenti settori:
a) culturale;
b) turistico;
c) sportivo;
d) trasporti;
e) edilizia residenziale;
f) attività produttive;
g) agricoltura.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i regolamenti regionali e gli altri atti attuativi di leggi regionali di settore possono prevedere, laddove rilevanti ai fini dell'attuazione della presente legge, uno o più dei seguenti criteri di premialità:
a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
Art. 15
 (Contrassegno promozionale Famiglia FVG)
1. Al fine di riconoscere il ruolo sociale dei soggetti pubblici e privati che collaborano nell'attuazione degli interventi per la famiglia nel territorio regionale anche con risorse proprie, a prescindere dal concorso finanziario pubblico, è istituito il contrassegno Famiglia FVG.
2. Il contrassegno è concesso, su domanda, dall'Amministrazione regionale, previa valutazione dell'attività svolta dal soggetto richiedente e della sua coerenza con la disciplina prevista per la tipologia di attività.
3. Possono ottenere il contrassegno gli enti pubblici territoriali, gli enti del Terzo settore e i soggetti privati. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i requisiti per la concessione del contrassegno ed è approvato lo schema di disciplinare da sottoscrivere da parte del richiedente, contenente le condizioni di concessione, utilizzo e mantenimento del contrassegno.
4. Le attività pubbliche e private alle quali è stato concesso il contrassegno di cui al comma 1 possono utilizzare lo stesso nelle attività di comunicazione.