Art. 2
(Sistema integrato delle politiche familiari)
1.
Per realizzare le finalità previste dall'articolo 1 la Regione, nell'ambito di un'azione di indirizzo e programmazione integrata, promuove:
a) politiche e interventi mirati a realizzare le condizioni per incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale;
b) politiche e interventi volti a valorizzare la genitorialità e i compiti di cura, educazione e tutela dei figli;
c) la formazione di nuovi nuclei familiari e l'autonomia dei giovani, anche facilitando l'accesso alle opportunità lavorative, alle soluzioni abitative e al credito agevolato, al fine di contribuire a realizzare i loro progetti di vita;
d) il rafforzamento dei legami tra le famiglie, le istituzioni, il sistema educativo formativo, sociosanitario ed economico produttivo nell'ambito del principio di sussidiarietà, quale elemento fondante della coesione sociale della comunità regionale;
e) politiche volte a sostenere le responsabilità genitoriali, a rafforzare i servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a valorizzare iniziative di welfare aziendale anche per promuovere l'occupazione femminile;
f) iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna;
g) lo sviluppo del sistema di offerta di attività e servizi dedicato alle famiglie e ai giovani in ambito culturale, sportivo, turistico e ricreativo;
h) l'apprendimento intergenerazionale quale processo orizzontale volto a trasferire le conoscenze e le competenze proprie di ciascuna generazione verso l'altra in una prospettiva di crescita comune e della collettività;
i) lo sviluppo di contesti di vita per un invecchiamento attivo e in autonomia.
2.
La Regione attua gli interventi e le attività volte a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 in collaborazione con gli Enti locali e loro forme associative, il sistema sociale e sanitario regionale, il sistema dell'educazione e della formazione regionale, gli enti del Terzo settore, le forze sociali, le associazioni di rappresentanza, il sistema produttivo del territorio e i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge anche attraverso le forme previste dall'
articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
3. La Regione promuove altresì la costituzione di una "rete famiglia" aperta a tutte le pubbliche amministrazioni, agli enti del Terzo settore e ai soggetti privati, con l'obiettivo di mettere a sistema e diffondere le politiche e le misure più virtuose, anche attraverso l'adesione alle reti nazionali e internazionali di valorizzazione delle politiche familiari.
3 bis. Al fine di sostenere la creazione della rete famiglia di cui al comma 3 e incentivarne l'adesione da parte di soggetti pubblici e privati, la Regione promuove percorsi volontari di certificazione dei territori e delle organizzazioni orientate al benessere dei dipendenti e alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare, avvalendosi della specifica e riconosciuta esperienza della Provincia autonoma di Trento in materia di politiche familiari.
4.
Al fine di promuovere le politiche di cui al comma 1, lettera e), la Regione interviene attraverso le misure previste dalla presente legge, nonché quelle previste nei Capi IV e IV bis del
Titolo III della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
4 bis.
Al fine di promuovere la costituzione della rete famiglia di cui al comma 3, la Regione eroga contributi per sostenere l'attività dei Comuni, singoli o associati, che intendono valorizzare le proprie politiche per il benessere e l'incremento dei livelli di qualità della vita delle famiglie sul proprio territorio e hanno adottato con deliberazioni della Giunta comunale un Piano Famiglia Comunale o Territoriale, secondo le linee guida definite dalla Giunta regionale, che forniscono indirizzi e indicazioni metodologiche per la predisposizione dei Piani, comunali o territoriali, ivi incluse le modalità di coinvolgimento dei soggetti istituzionali e non istituzionali del territorio di riferimento, e per l'articolazione e la definizione dei relativi contenuti, con particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) l'analisi dei bisogni;
b) la ricognizione dell'offerta di servizi e prestazioni già presenti;
c) gli obiettivi da raggiungere, le azioni da attivare e gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione;
d) il cronoprogramma;
e) le risorse necessarie, il partenariato e la governance.
4 ter. Il sostegno regionale è destinato ai Comuni che hanno adottato un Piano Famiglia ed è diretto a cofinanziare i costi delle figure professionali chiamate a promuovere e animare il lavoro della rete territoriale tra le famiglie, l'associazionismo famigliare e i soggetti coinvolti nella predisposizione e nell'attuazione delle azioni previste dal Piano Famiglia Comunale o Territoriale, nonché le spese necessarie all'istituzione e gestione dei Centri Informativi per le famiglie con figli di cui all'articolo 5. I Comuni beneficiari sono tenuti a promuovere le misure previste dal Piano Famiglia contribuendo all'alimentazione degli strumenti di cui all'
articolo 5 della legge regionale 14 novembre 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale).
4 quater. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità e i termini per la presentazione della domanda e, sulla base delle risorse disponibili, l'importo massimo del contributo concedibile.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Comma 3 bis aggiunto da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 14/2025
5Comma 4 bis sostituito da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 14/2025
6Comma 4 ter sostituito da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 14/2025