LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 13
 (Progetti degli enti del Terzo settore)
1. La Regione sostiene i progetti rivolti alle famiglie per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di sostegno alla genitorialità promossi e gestiti dagli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 117/2017 , iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e operanti nel territorio regionale.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti le modalità di individuazione degli ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti, i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili, le modalità di presentazione della domanda e di rendicontazione, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, le modalità di quantificazione del contributo, le tipologie di spese ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali anticipi, le modalità di effettuazione di verifiche e controlli.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
2Parole soppresse al comma 2 da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023