LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/12/2021
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 61
  (Modifiche alla legge regionale 7/2008)
1. All' articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. La gestione delle aree della Rete Natura 2000, nel rispetto della relativa normativa, spetta:
a) agli Enti parco di cui all' articolo 19 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), per le aree ricomprese all'interno dei propri perimetri, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale;
b) all'Amministrazione regionale per le aree esterne ai perimetri dei parchi di cui alla lettera a).>>;

b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. L'Amministrazione regionale, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale, può attribuire la gestione delle aree di cui al comma 4, lettera b):
a) all'organo gestore della riserva naturale richiedente, per le aree ricomprese all'interno del proprio perimetro;
b) all'Ente parco o all'organo gestore della riserva naturale richiedente per le aree esterne ai propri perimetri, previa intesa con i Comuni territorialmente interessati.>>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2008 dopo le parole << ambienti naturali e fauna >> sono inserite le seguenti: << e i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), e comma 4 bis, lettere a) e b) >>.

3.
Al comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008 dopo le parole << dall'Amministrazione regionale >> sono inserite le seguenti: << e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), e comma 4 bis, lettere a) e b), >>.