LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/12/2021
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 35
  (Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 39 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Fatte salve le sanzioni di cui all' articolo 30, comma 8, della legge 394/1991 , alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro.
2. Nel caso di danneggiamento irreversibile si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro.>>;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. In tutti gli altri casi di violazione delle norme dei regolamenti dei parchi e delle riserve che non provochino danneggiamento si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro.>>;

c)
i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
<<3. Nel caso di violazione delle disposizioni emanate dall'Organo gestore di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro.
4. Alla violazione delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.>>;

d)
al comma 5 dopo le parole << regolamento del parco o della riserva >> sono inserite le seguenti: << o delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, >> e le parole << dal Direttore dall'Ente parco ovvero, per le riserve, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'Organo gestore >>;

e)
al comma 6 le parole << Il Direttore dell'Ente parco ovvero, per le riserve, il Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << L'Organo gestore >>;

f)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. Fatta salva la sanzione di cui al comma 2, in caso di danno irreversibile, l'Organo gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a spese del trasgressore.>>;

g)
il comma 8 è abrogato;

h)
al comma 9 le parole << al titolo VII della legge regionale 52/1991 >> sono sostituite dalle seguenti: << alla legge regionale 5/2007 >>.