LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/12/2021
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 58
  (Sostituzione dell'articolo 83 della legge regionale 42/1996)
1.
L' articolo 83 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 83
 (Compensi spettanti agli organi dell'Ente parco)
1. Al Presidente dell'Ente parco compete una indennità mensile di carica di 1.443 euro.
2. Ai componenti del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di 30 euro oltre al rimborso delle spese sostenute.
3. Al Revisore dei conti dell'Ente parco compete un'indennità annuale di carica di 2.473 euro.>>.