LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/12/2021
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 55
  (Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 57 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 1 e 4 sono abrogati;

b)
al comma 2 le parole << individuato nel comma 1 sono in particolare attribuite >> sono sostituite dalle seguenti: << del Corpo forestale regionale sono attribuite >>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il Corpo forestale regionale collabora, secondo le modalità stabilite da protocolli d'intesa, con l'Ente gestore del parco naturale e con l'Organo gestore della riserva naturale nelle attività di:
a) gestione faunistica;
b) gestione degli interventi riguardanti i grandi mammiferi e animali problematici;
c) monitoraggio e rilievo di specie floristiche;
d) monitoraggio e rilievo dell'entomofauna;
e) monitoraggio e controllo della percorribilità delle arterie presenti nel territorio dei parchi e delle riserve;
f) monitoraggio e controllo dello stato delle casere, bivacchi e strutture in quota;
g) difesa delle aree non boscate dagli incendi;
h) attività didattiche e di educazione ambientale;
i) supporto in occasione di manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale;
j) determinazione e irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, attribuite alla competenza del Direttore dell'Ente parco ai sensi dell'articolo 40, comma 1;
k) coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue.>>.