LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/2021
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 34
  (Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 42/1996)
1.
L' articolo 38 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 38
 (Vigilanza)
1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge, dalle singole leggi istitutive, dai regolamenti dei parchi e delle riserve e dagli strumenti a essi subordinati è attribuita al Corpo forestale regionale.
2. Il Corpo forestale regionale svolge l'attività di cui al comma 1 anche sulla base delle segnalazioni dell'Organo gestore.>>.