LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/12/2021
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 3
  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 3 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << diversità biologica >> sono sostituite dalle seguenti: << biodiversità e allo sviluppo ecosostenibile >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006), l'Amministrazione regionale utilizza prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve, i perimetri dei siti Natura 2000 individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici.>>;

c)
il comma 3 è abrogato.