LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2

Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali.

TESTO VIGENTE dal 11/02/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 3
 (Misure per la ripartenza dei settori culturale e sportivo)
1. Al fine di rilanciare le attività culturali e sportive, la gestione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali e di offrire occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori culturale e sportivo regionale, penalizzati dai provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi annuali per progetti regionali, anche multisettoriali e integrati, previa procedura valutativa delle domande, a favore dei soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali.
2. I progetti di cui al comma 1, per temi affrontati e modalità organizzative, si pongono l'obiettivo, in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di rafforzare il sostegno alle famiglie e di affrontare efficacemente i casi di fragilità sociale del territorio di riferimento, di favorire il benessere psico-fisico delle persone e le politiche di sviluppo sostenibile.
3. Al procedimento contributivo di cui al comma 1 si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).
4. Gli incentivi sono concessi a soggetti pubblici e a soggetti privati, anche persone fisiche esercenti arti e professioni, imprenditori individuali.
5. Con uno o più avvisi pubblici, approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto del Presidente della Regione 33/2015 e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 3.