LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2

Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali.

TESTO VIGENTE dal 11/02/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 7
  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15/2020)
1. All' articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 22 dopo le parole << plessi scolastici o a uso scolastico >> sono aggiunte le seguenti: << , ivi comprese le spese finalizzate al rispetto delle prescrizioni per l'igiene e la profilassi >>;

b)
dopo il comma 22 è inserito il seguente:
<< 22 bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale per il ristoro dei costi imputabili alle Associazioni e Società sportive a esse affiliate e iscritte, negli anni 2020 e 2021, al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche istituito dal CONI, a far data dall'1 gennaio 2021, per la sanificazione, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto, di impianti sportivi di proprietà pubblica da essi utilizzati e diversi da quelli già oggetto di finanziamento di cui al comma 22, nonché con riferimento al rispetto delle prescrizioni per l'igiene e la profilassi.>>;

c)
al comma 23 dopo le parole << Per le finalità di cui al comma 22 >> sono inserite le seguenti: << e 22 bis >>, le parole << di cui al comma 22 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui ai commi medesimi >> e le parole << degli ambienti >> sono soppresse.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 22 a 25, della legge regionale 15/2020 , come integrato dal comma 1, il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia destina le risorse già trasferite nel 2020 ai sensi dell' articolo 6, comma 24, della legge regionale 15/2020 e non utilizzate.