LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/11/2021
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
340.01 - Sport
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Capo VII
 Disposizioni finali
Art. 31
 (Inserimento dei progetti dell'Avviso pubblico Ripartenza Cultura e Sport nell'Elenco dei progetti candidabili a finanziamento sull'Art bonus FVG)
1. Sono inseriti nell'Elenco dei progetti d'intervento finanziabili di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)), i progetti inerenti l'Avviso pubblico per la Ripartenza Cultura e Sport approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 28 maggio 2021 e inseriti nella graduatoria approvata con decreto n. 2108/CULT del 13 agosto 2021, che hanno ottenuto il punteggio minimo individuato con deliberazione della Giunta regionale, promossi dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive, in deroga all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 .
2. I progetti sono inseriti nel pertinente Elenco annuale, avuto riguardo all'anno di inizio dell'attività progettuale e al relativo piano finanziario.
3. Ai promotori dei progetti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 del decreto del Presidente della Regione 196/2019.
Art. 32
 (Retrocessione di beni all'Amministrazione regionale)
1. I terreni e gli immobili rientranti nelle fattispecie di cui all' articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale 2/2016 , come inserito dall'articolo 28, e attribuiti all'ERPAC in sede di prima applicazione, sono retrocessi all'Amministrazione regionale che ne valuta l'attribuzione ad altri enti regionali o ai comuni nel cui territorio sono collocati.
2. L'individuazione dei beni di cui al comma 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono eventualmente indicati gli enti regionali o i comuni cui attribuire la disponibilità degli stessi.
Art. 33
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

c) la lettera a) del comma 20 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
d) i commi 2, 3 e 4 dell' articolo 5 della legge regionale 2/2016 .
Art. 34
 (Norme transitorie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, nelle more dell'approvazione della legge regionale di stabilità 2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Gorizia un finanziamento per spese di investimento.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il beneficiario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente in materia di cultura, corredata di una relazione illustrativa degli interventi. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento.
3. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11/2013 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 4, i regolamenti previsti dall'articolo 23, commi 2 e 4, della legge regionale 16/2014 , attuativi degli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, commi 1 e 2, della medesima legge regionale, e in deroga alla previsione temporale degli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, comma 3, della medesima legge regionale, disciplinano, con esclusivo riferimento al quadriennio 2022-2025, il finanziamento annuale a progetti, programmi di iniziative e attività quadriennali.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa.
6. La disposizione di cui all' articolo 26, comma 1, lettera b bis), della legge regionale 16/2014 , come inserita dall'articolo 12, trova applicazione con riferimento alle risorse disponibili a decorrere dal 2022.
7. Nelle more della rideterminazione del piano dei fabbisogni della Regione con riferimento all'ERPAC e della riorganizzazione dell'articolazione organizzativa dell'ente, in relazione a quanto previsto dall' articolo 4 bis della legge regionale 2/2016 , come inserito dall'articolo 22, è individuata una dotazione organica composta da personale regionale nel numero già previsto ai sensi dell' articolo 7, comma 39, lettera b), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014).
Art. 35
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di 1.150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Per le finalità di cui all' articolo 7 della legge regionale 16/2014 , come modificato dall'articolo 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014 , come modificato dall'articolo 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Per le finalità di cui alla lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014 , come inserita dall'articolo 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014 , come sostituita dall'articolo 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 2/2016 , come inserito dall'articolo 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021 , nonché dell' articolo 4 bis della legge regionale 2/2016 , come inserito dall'articolo 22, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante storno di pari importo per gli anni 2022 e 2023 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Per le finalità di cui all'articolo 31 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15. Per le finalità di cui all'articolo 32 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 4, e in relazione agli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, commi 1 e 2, della legge regionale 16/2014 , si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
19. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 4, e in relazione agli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, commi 1 e 2, della legge regionale 16/2014 , è autorizzata la spesa complessiva di 4.710.000 euro, suddivisa in ragione di 2.355.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni medesimi.
20. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni 2024 e 2025 faranno carico alle corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni medesimi.
21. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) e Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
22. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
23. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 22, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Art. 36
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.