LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

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Data di entrata in vigore:
  11/11/2021
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
340.01 - Sport
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Capo V
  Modifiche alla legge regionale 2/2016
Art. 20
  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/2016)
1.
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 2/2016 è sostituito dal seguente:
<<3. L'Ente ha sede legale a Gorizia e sedi operative a Trieste e presso Villa Manin a Codroipo.>>.

Art. 21
  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2/2016)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2016 è inserito il seguente:
<<2 bis. L'Ente provvede, altresì, alla valorizzazione culturale del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e dei parchi e giardini storici di propria competenza.>>.

Art. 22
  (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 2/2016)
1.
Dopo l' articolo 4 della legge regionale 2/2016 è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
 (Scuola Merletti)
1. All'esito del processo previsto dall' articolo 6, comma 20, della legge regionale 6 agosto 2021, n.13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), al fine di garantire la continuità delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia e valorizzare la tradizionale arte del merletto, favorendo la diffusione della sua conoscenza e l'apprendimento delle tecniche di lavorazione, nonché lo sviluppo della sua produzione, l'Ente:
a) promuove e gestisce la Scuola dedicata all'organizzazione e all'erogazione di corsi specialistici per l'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli;
b) svolge attività di ricerca, studio e valorizzazione del merletto e della sua produzione, anche in collaborazione con enti e istituzioni;
c) gestisce e promuove la diffusione del marchio collettivo "Merletto goriziano - SCM - FVG";
d) può porre in essere attività di tipo commerciale purché non esclusiva o prevalente.>>.

Art. 23
  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 2/2016)
1.
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2016 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Ente svolge la propria attività attuando una programmazione triennale adottata in sede di approvazione del bilancio ed elaborata sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale e delle indicazioni espresse dagli organismi di cui agli articoli 10 e 11, sentita la direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio.>>.

Art. 24
  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2/2016)
1.
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2016 le parole << il programma >> sono sostituite dalle seguenti: << la programmazione >>.

Art. 25
  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 2/2016)
1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) le parole << il programma >> sono sostituite dalle seguenti: << la programmazione >>;

b)
dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
<<h bis) sottoscrive gli atti che comportano il mutamento della consistenza del patrimonio mobiliare sottoposto a vincolo e del patrimonio immobiliare, nonché le convenzioni e gli accordi tra enti.>>.

Art. 26
  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 2/2016)
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2/2016 le parole << del programma >> sono sostituite dalle seguenti: << della programmazione >>.

Art. 27
  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 2/2016)
1.
Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 2/2016 , dopo la parola << esterne >>, sono inserite le seguenti: << , di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato >>.

Art. 28
  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 2/2016)
1. All' articolo 16 della legge regionale 2/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo la parola << istituzionale >> sono inserite le seguenti: << , agli interventi sui beni mobili e immobili in disponibilità >>;

b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Sono esclusi dall'attribuzione all'Ente i terreni, a eccezione di quelli che formano oggetto di specifici progetti di recupero e valorizzazione culturale dell'Ente e gli immobili inagibili o non suscettibili di valorizzazione culturale.>>.