LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

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Data di entrata in vigore:
  11/11/2021
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
340.01 - Sport
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Capo III
  Modifiche alla legge regionale 16/2014
Art. 7
  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2014)
1. Al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << diversi dalle persone fisiche, >> sono inserite le seguenti: << che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, >>;

b)
dopo le parole << delle attività previste nell'oggetto sociale >> sono inserite le seguenti: << , a enti religiosi civilmente riconosciuti >>;

c)
dopo le parole << società cooperative che per statuto >> sono inserite le seguenti: << , o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, >>.

Art. 8
  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 16/2014)
1.
Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 16/2014 dopo le parole << dal Servizio regionale competente in materia di statistica >> sono aggiunte le seguenti: << ovvero da Promoturismo FVG o da altro soggetto incaricato dall'Amministrazione regionale della raccolta dei dati >>.

Art. 9
  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 16/2014)
1.
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16/2014 le parole << ripartiti con norma di legge di stabilità >> sono sostituite dalle seguenti: << ripartiti con deliberazione della Giunta regionale >>.

Art. 10
  (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16/2014)
1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << operanti almeno a livello di Unione territoriale intercomunale >> sono sostituite dalle seguenti: << gestite dagli enti di cultura cinematografica di cui al comma 1 >>;

b)
alla lettera a), dopo le parole << i cittadini >>, sono inserite le seguenti: << , tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità >>.

Art. 11
  (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 16/2014)
1. All' articolo 22 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Interventi di manutenzione e di miglioramento delle sale cinematografiche >>;

b)
al comma 1 le parole << l'adeguamento tecnologico >> sono sostituite dalle seguenti: << gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche >>;

c)
al comma 2 le parole: << , fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, >> sono soppresse.

Art. 12
  (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 16/2014)
1. All' articolo 26 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:
<<b bis) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare, che prevedono lo svolgimento congiunto di attività e iniziative di divulgazione sia della cultura umanistica, che della cultura scientifica e artistica, e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.>>;

b)
al comma 1 bis le parole << della cultura umanistica, artistica e scientifica >> sono sostituite dalle seguenti: << della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare >> e le parole << della cultura umanistica, artistica o scientifica >> sono sostituite dalle seguenti: << della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare >>.

Art. 13
  (Modifiche all'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014)
1. All' articolo 27 quater della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) la realizzazione di studi e ricerche storiche, registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling e attività espositive;>>;

b)
il comma 5 è abrogato.

Art. 14
  (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 16/2014)
1.
Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 16/2014 le parole << tramite il finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni, ai soggetti rappresentativi >> sono sostituite dalle seguenti: << tramite il finanziamento annuale, stabilito e ripartito con legge regionale a favore dei soggetti rappresentativi, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni con i medesimi soggetti rappresentativi >>.

Art. 15
  (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 16/2014)
1. All' articolo 31 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e delle imprese di spettacolo >> e le parole << , anche facenti parte di diverse Unioni territoriali intercomunali, >> sono soppresse;

b)
al comma 2 le parole << sulla base di specifici accordi sottoscritti tra la Regione e gli enti locali, singoli o associati, organismi culturali e di spettacolo operanti sul territorio, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura >> sono sostituite dalle seguenti: << con deliberazione della Giunta regionale >>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. I servizi e le attività di cui al comma 2 vengono realizzati da organismi culturali operanti sul territorio, in accordo con enti locali, singoli o associati, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e prevedono il supporto alla realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, per la promozione del territorio e di iniziative e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, per l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, per la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, e per la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico.>>;

d)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività dei distretti culturali mediante finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in una convenzione di durata triennale, stipulata con gli organismi di cui al comma 3.>>.