LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

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Data di entrata in vigore:
  11/11/2021
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
340.01 - Sport
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Capo II
 Disposizioni per il sostegno a Gorizia Capitale europea della Cultura 2025
Art. 2
 (Individuazione degli interventi per Gorizia Capitale della Cultura 2025)
1. Al fine di supportare le iniziative di avvicinamento e la realizzazione dell'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale definisce ogni anno con la legge regionale di stabilità gli interventi da realizzare e la misura del supporto.
Art. 3
 (Norme in materia di GECT GO)
1. Nell'ambito delle iniziative di avvicinamento a GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO, quale soggetto attuatore degli interventi di attività culturali connessi alla programmazione dell'evento GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, nonché per il funzionamento in relazione all'evento medesimo.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di cultura domanda di finanziamento corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare con il relativo preventivo di spesa e l'elenco delle spese di funzionamento. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 21, lettera a), L. R. 13/2022
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 13/2022
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 2, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 4
 (Criteri premianti e priorità)
1. Al fine di favorire i progetti culturali che perseguono le finalità di cui all'articolo 1, sono previsti criteri premianti e priorità di selezione nei regolamenti attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014 , che disciplinano in materia di incentivi annuali a progetti e programmi triennali, con riferimento ai trienni di finanziamento successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e negli avvisi pubblici previsti dagli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8, e 27 quater, comma 4, della legge regionale 16/2014 , che disciplinano gli incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali.
Art. 5
 (Misure di sostegno a favore dei soggetti che gestiscono beni e organizzano attività culturali nella città di Gorizia)
1. Nell'ambito delle iniziative di avvicinamento a GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti alle fondazioni che gestiscono beni culturali privati di particolare rilevanza e di elevato valore storico ed etnografico collocati nella città di Gorizia, al fine di sostenere e incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione dei beni da queste gestiti, nonché ai soggetti che organizzano nella città di Gorizia, da almeno venti anni, eventi e attività culturali di rilevanza internazionale e di elevato valore e pregio culturale, al fine di sostenerne e incrementarne la qualità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare con i soggetti di cui al comma 1, gestori di tali beni o organizzatori di tali eventi e attività, convenzioni per la realizzazione degli interventi e delle attività di comune interesse pubblico.
3. I finanziamenti sono utilizzati secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 2, di durata anche pluriennale.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 41, lettera a), L. R. 14/2023
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera b), L. R. 14/2023
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 41, lettera c), L. R. 14/2023
Art. 6
 (Promozione dello sviluppo degli enti di cultura cinematografica e delle mediateche)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo nel territorio degli enti di cultura cinematografica e di un sistema regionale di mediateche quali soggetti qualificati per valorizzare il patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale, la Regione concede al Comune di Gorizia un contributo straordinario in relazione all'ingresso nella compagine dell'Associazione Palazzo del Cinema - Hiša Filma di Gorizia, al fine di conseguirne il rafforzamento patrimoniale, preordinato agli investimenti dell'Associazione medesima.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Comune di Gorizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura domanda di contributo. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.