LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/11/2021
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
340.01 - Sport
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 6
 (Promozione dello sviluppo degli enti di cultura cinematografica e delle mediateche)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo nel territorio degli enti di cultura cinematografica e di un sistema regionale di mediateche quali soggetti qualificati per valorizzare il patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale, la Regione concede al Comune di Gorizia un contributo straordinario in relazione all'ingresso nella compagine dell'Associazione Palazzo del Cinema - Hiša Filma di Gorizia, al fine di conseguirne il rafforzamento patrimoniale, preordinato agli investimenti dell'Associazione medesima.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Comune di Gorizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura domanda di contributo. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.