LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/11/2021
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
340.01 - Sport
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 5
 (Misure di sostegno a favore dei soggetti che gestiscono beni e organizzano attività culturali nella città di Gorizia)
1. Nell'ambito delle iniziative di avvicinamento a GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti alle fondazioni che gestiscono beni culturali privati di particolare rilevanza e di elevato valore storico ed etnografico collocati nella città di Gorizia, al fine di sostenere e incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione dei beni da queste gestiti, nonché ai soggetti che organizzano nella città di Gorizia, da almeno venti anni, eventi e attività culturali di rilevanza internazionale e di elevato valore e pregio culturale, al fine di sostenerne e incrementarne la qualità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare con i soggetti di cui al comma 1, gestori di tali beni o organizzatori di tali eventi e attività, convenzioni per la realizzazione degli interventi e delle attività di comune interesse pubblico.
3. I finanziamenti sono utilizzati secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 2, di durata anche pluriennale.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 41, lettera a), L. R. 14/2023
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera b), L. R. 14/2023
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 41, lettera c), L. R. 14/2023