LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/11/2021
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
340.01 - Sport
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 4
 (Criteri premianti e priorità)
1. Al fine di favorire i progetti culturali che perseguono le finalità di cui all'articolo 1, sono previsti criteri premianti e priorità di selezione nei regolamenti attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014 , che disciplinano in materia di incentivi annuali a progetti e programmi triennali, con riferimento ai trienni di finanziamento successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e negli avvisi pubblici previsti dagli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8, e 27 quater, comma 4, della legge regionale 16/2014 , che disciplinano gli incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali.