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Legge regionale 8 novembre 2021, n. 18

Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 25/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/2021
Materia:
220.03 - Artigianato
220.09 - Tutela dei consumatori e degli utenti
330.03 - Formazione professionale

Art. 6
 (Ispezioni e controlli)
1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di altri enti, I'ERSA provvede a effettuare ispezioni e controlli a campione nelle imprese produttrici di gelato artigianale di qualità iscritte nell'Elenco regionale, al fine di accertare che l'attività sia svolta e il gelato sia prodotto in conformità alle prescrizioni della presente legge e della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3.
2. I titolari delle imprese produttrici di gelato artigianale di qualità devono consentire e agevolare le ispezioni e i controlli, collaborando con il personale incaricato e garantendo il libero accesso ai locali utilizzati.
3. A conclusione di ciascuna ispezione o controllo viene redatto un verbale che verrà trasmesso in copia al titolare dell'impresa produttrice di gelato artigianale di qualità e alla Direzione centrale competente in materia di artigianato, che cura la tenuta dell'Elenco regionale.