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Legge regionale 8 novembre 2021, n. 18

Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 25/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/2021
Materia:
220.03 - Artigianato
220.09 - Tutela dei consumatori e degli utenti
330.03 - Formazione professionale

Art. 5
 (Formazione professionale)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la formazione e l'aggiornamento dei responsabili di produzione del gelato artigianale di qualità quale strumento di garanzia dei processi e dei prodotti e di tutela del consumatore.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di artigianato di concerto con l'Assessore competente in materia di formazione, sentite le organizzazioni degli artigiani e le associazioni di categoria di cui all'articolo 4, comma 4, definisce i contenuti, la durata e le modalità di realizzazione dei corsi di formazione, suddivisi in corso, corso breve e corso di aggiornamento, finalizzati alla produzione del gelato artigianale di qualità, all'iscrizione nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 e al mantenimento della stessa.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, sono esonerati dall'obbligo di frequenza dei corsi, salvo quelli di aggiornamento, e dal relativo esame, i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all'Area di attività denominata "Produzione di gelati" di cui al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali ricompreso nell'Atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni.